Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 265/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento intimato al ricorrente nella qualità di dirigente (Vicedirettore Generale e Responsabile Direzione Commerciale) per soppressione della posizione in occasione di una riorganizzazione aziendale (accorpamento della Direzione Crediti e della Direzione Commerciale nella nuova Direzione Affari). Il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità e la pretestuosità del recesso, la sua natura sostanzialmente disciplinare, il conflitto con la normativa di settore (Circolare Bankitalia n.285/2013) e chiedeva la condanna al pagamento dell'indennità supplementare prevista dal CCNL (22 mensilità). In cassazione ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, travisamento della prova, nullità della sentenza e violazioni di norme di legge e contrattuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato l'effettività delle ragioni organizzative che giustificavano il licenziamento e l'assenza di pretestuosità. Ha inoltre escluso la possibilità di sindacare in cassazione la valutazione di merito così argomentata, richiamando i limiti imposti dall'art. 360 c.p.c., n.5 e la disciplina della "doppia conforme" (art. 348 ter c.p.c.). La memoria del ricorrente è stata considerata tardiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di lite alla controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi e € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15% e accessori di legge; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato se spettante.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    secondo comma (termine per deposito memoria)

    La corte ha ritenuto la memoria del ricorrente tardiva e quindi inammissibile in applicazione del termine previsto

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Limita il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto del giudice del merito; è stato invocato per enunciare l'irrilevanza, in cassazione, di divergenze valutative non riconducibili a vizi di motivazione o errori di diritto

  • art. 348 ter c.p.c., quinto comma

    Applicazione della disciplina della "doppia conforme": il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di differenti ragioni di fatto tra le decisioni di primo e secondo grado, rendendo inammissibile il motivo basato su omesso esame di fatto

  • art. 416 c.p.c.

    terzo comma (onere di specifica contestazione)

    La corte ha richiamato il principio secondo cui il convenuto deve contestare specificamente i fatti dedotti, e che l'assenza di contestazione può comportare l'assunzione di veridicità delle circostanze dedotte dall'attore

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamata nella parte in cui la cassazione distingue tra vietata assunzione di prove d'ufficio e le valutazioni libere del giudice sulle prove introdotte; la corte ha ritenuto inesistente una violazione formale di tale norma

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito; la corte ha escluso che si sia trattato di un travisamento della prova rilevante in cassazione

  • art. 54 e art. 16 CCNL Cassa Rurale Artigiani

    Citate dal ricorrente per contestare la disciplina contrattuale; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o comunque ascrivibili alla valutazione di merito non sindacabile in cassazione

  • art. 41 Cost.

    Richiamato per affermare il principio che la libertà di iniziativa economica limita il sindacato giudiziario sulle scelte organizzative dell'impresa, purché non arbitrarie o pretestuose

  • Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013

    in recepimento della Direttiva 2013/36/UE

    Citando la normativa di settore, la corte ha ritenuto che l'eventuale conflitto con la circolare attiene al merito delle scelte organizzative e non pregiudica la valutazione di effettività dell'accorpamento

  • Direttiva 2013/36/UE

    Richiamata come quadro normativo recepito dalla Circolare Banca d'Italia; non ha modificato il giudizio sulla legittimità del licenziamento

  • Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535 (richiamo procedurale)

    Richiamata in relazione al regime delle spese e al raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater

    Citando la norma, la corte dà atto dei presupposti per eventuali versamenti dovuti dal ricorrente in relazione al processo

Massime di principio

  • Per il dirigente il licenziamento per ragioni organizzative è legittimo se le scelte imprenditoriali sono effettive, non pretestuose e motivate da una valutazione economica; il giudice verifica l'effettività ma non il merito delle scelte aziendali, nel rispetto dell'art. 41 Cost.
  • In sede di cassazione le censure che si risolvono in una diversa valutazione delle prove o della ricostruzione dei fatti da parte del giudice di merito sono, di regola, inammissibili salvo che non evidenzino un vizio di motivazione o un errore di diritto esplicito (limiti dell'art. 360 c.p.c., n.5).
  • Se vi è una "doppia conforme" (decisioni di primo e secondo grado allineate), il ricorrente deve specificamente dimostrare che le ragioni di fatto tra le due decisioni differiscono; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Chi contesta l'effettività dell'organizzazione deve proporre contestazioni specifiche e mezzi istruttori nei gradi di merito; in particolare il convenuto ha l'onere di contestare in modo specifico i fatti ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
  • Le doglianze relative a presunti profili regolamentari o di compliance (es. Circolari di Vigilanza) attengono spesso al merito gestionale e sono difficili da valorizzare in cassazione; è preferibile svilupparle e provarle accuratamente nei gradi di merito.
  • Attenzione ai termini processuali: memorie tardive (art. 378 c.p.c.) o altre inottemperanze procedurali possono compromettere l'ammissibilità dei mezzi di impugnazione.
  • In caso di soccombenza in cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese maggiorate (liquidazione compensi, spese generali, possibile raddoppio del contributo unificato); valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.