Cassazione Civile, Sentenza n. 265/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento intimato al ricorrente nella qualità di dirigente (Vicedirettore Generale e Responsabile Direzione Commerciale) per soppressione della posizione in occasione di una riorganizzazione aziendale (accorpamento della Direzione Crediti e della Direzione Commerciale nella nuova Direzione Affari). Il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità e la pretestuosità del recesso, la sua natura sostanzialmente disciplinare, il conflitto con la normativa di settore (Circolare Bankitalia n.285/2013) e chiedeva la condanna al pagamento dell'indennità supplementare prevista dal CCNL (22 mensilità). In cassazione ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, travisamento della prova, nullità della sentenza e violazioni di norme di legge e contrattuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato l'effettività delle ragioni organizzative che giustificavano il licenziamento e l'assenza di pretestuosità. Ha inoltre escluso la possibilità di sindacare in cassazione la valutazione di merito così argomentata, richiamando i limiti imposti dall'art. 360 c.p.c., n.5 e la disciplina della "doppia conforme" (art. 348 ter c.p.c.). La memoria del ricorrente è stata considerata tardiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di lite alla controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi e € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15% e accessori di legge; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato se spettante.
Norme richiamate
secondo comma (termine per deposito memoria)
La corte ha ritenuto la memoria del ricorrente tardiva e quindi inammissibile in applicazione del termine previsto
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Limita il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto del giudice del merito; è stato invocato per enunciare l'irrilevanza, in cassazione, di divergenze valutative non riconducibili a vizi di motivazione o errori di diritto
art. 348 ter c.p.c., quinto comma
Applicazione della disciplina della "doppia conforme": il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di differenti ragioni di fatto tra le decisioni di primo e secondo grado, rendendo inammissibile il motivo basato su omesso esame di fatto
terzo comma (onere di specifica contestazione)
La corte ha richiamato il principio secondo cui il convenuto deve contestare specificamente i fatti dedotti, e che l'assenza di contestazione può comportare l'assunzione di veridicità delle circostanze dedotte dall'attore
Richiamata nella parte in cui la cassazione distingue tra vietata assunzione di prove d'ufficio e le valutazioni libere del giudice sulle prove introdotte; la corte ha ritenuto inesistente una violazione formale di tale norma
La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito; la corte ha escluso che si sia trattato di un travisamento della prova rilevante in cassazione
art. 54 e art. 16 CCNL Cassa Rurale Artigiani
Citate dal ricorrente per contestare la disciplina contrattuale; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o comunque ascrivibili alla valutazione di merito non sindacabile in cassazione
art. 41 Cost.
Richiamato per affermare il principio che la libertà di iniziativa economica limita il sindacato giudiziario sulle scelte organizzative dell'impresa, purché non arbitrarie o pretestuose
Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013
in recepimento della Direttiva 2013/36/UE
Citando la normativa di settore, la corte ha ritenuto che l'eventuale conflitto con la circolare attiene al merito delle scelte organizzative e non pregiudica la valutazione di effettività dell'accorpamento
Direttiva 2013/36/UE
Richiamata come quadro normativo recepito dalla Circolare Banca d'Italia; non ha modificato il giudizio sulla legittimità del licenziamento
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535 (richiamo procedurale)
Richiamata in relazione al regime delle spese e al raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
Citando la norma, la corte dà atto dei presupposti per eventuali versamenti dovuti dal ricorrente in relazione al processo
Massime di principio
- Per il dirigente il licenziamento per ragioni organizzative è legittimo se le scelte imprenditoriali sono effettive, non pretestuose e motivate da una valutazione economica; il giudice verifica l'effettività ma non il merito delle scelte aziendali, nel rispetto dell'art. 41 Cost.
- In sede di cassazione le censure che si risolvono in una diversa valutazione delle prove o della ricostruzione dei fatti da parte del giudice di merito sono, di regola, inammissibili salvo che non evidenzino un vizio di motivazione o un errore di diritto esplicito (limiti dell'art. 360 c.p.c., n.5).
- Se vi è una "doppia conforme" (decisioni di primo e secondo grado allineate), il ricorrente deve specificamente dimostrare che le ragioni di fatto tra le due decisioni differiscono; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Chi contesta l'effettività dell'organizzazione deve proporre contestazioni specifiche e mezzi istruttori nei gradi di merito; in particolare il convenuto ha l'onere di contestare in modo specifico i fatti ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
- Le doglianze relative a presunti profili regolamentari o di compliance (es. Circolari di Vigilanza) attengono spesso al merito gestionale e sono difficili da valorizzare in cassazione; è preferibile svilupparle e provarle accuratamente nei gradi di merito.
- Attenzione ai termini processuali: memorie tardive (art. 378 c.p.c.) o altre inottemperanze procedurali possono compromettere l'ammissibilità dei mezzi di impugnazione.
- In caso di soccombenza in cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese maggiorate (liquidazione compensi, spese generali, possibile raddoppio del contributo unificato); valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso
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