Cassazione Penale, Ordinanza n. 17148/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta dunque ferma nei suoi capisaldi: condanna per furto, con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ma senza concessione delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per furto, riconoscendo soltanto l'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. Il ricorso deduceva un solo motivo: violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La doglianza mirava a contestare il diniego delle generiche, ma la Corte ha rilevato che la censura, così formulata, non era consentita in sede di legittimità e risultava comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non illogica. Il giudice d'appello aveva valorizzato la fuga repentina posta in essere per assicurarsi l'impunità e i plurimi precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio; inoltre, la tenuità del danno era già stata apprezzata attraverso la relativa attenuante.
Norme richiamate
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, già riconosciuta in appello per valorizzare la modesta offensività economica del fatto
le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma ancorata agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non occorre confutare singolarmente tutti gli elementi prospettati dalle parti
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura contro il diniego delle attenuanti generiche è scrutinabile solo nei limiti della violazione di legge o della manifesta illogicità della motivazione, non potendo tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; gli altri restano implicitamente disattesi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una motivazione congrua che valorizzi elementi negativi quali la condotta finalizzata ad assicurarsi l'impunità e i precedenti penali specifici, specie se il profilo della modesta offensività patrimoniale sia già stato considerato con altra attenuante.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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