Cassazione Penale, Sentenza n. 11356/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato per errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Ha sostenuto che, ai fini del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.), rileva l'idoneità della condotta di guida pericolosa a condizionare l'operato degli agenti inducendoli a desistere o a proseguire l'inseguimento in modo meno efficace. Inoltre ha denunciato che il giudice di merito non si è confrontato con l'annotazione di polizia giudiziaria del 6/4/2022, che descriveva manovre quali passaggi a semaforo rosso e guida contromano e affermava che l'imputato "metteva a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada", elementi non valutati adeguatamente nella sentenza di proscioglimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato la sentenza del Tribunale di Venezia con rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato i principi consolidati secondo i quali la "violenza" nel reato di resistenza può consistere in manovre di guida attive e pericolose idonee a ostacolare concretamente l'attività di polizia o a indurre negli agenti una percezione di pericolo, anche se non si è verificato un danno concreto a terzi. Ha inoltre censurato il giudice di merito per non aver valutato le risultanze dell'annotazione di polizia giudiziaria e per aver ritenuto che l'assenza di veicoli o pedoni rendesse il pericolo meramente astratto, omettendo di considerare il contesto dell'inseguimento e le specifiche manovre (semaforo rosso, guida contromano) che avevano indotto gli agenti a interrompere l'inseguimento.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La Corte richiama che la "violenza" richiesta dalla fattispecie può consistere in condotte di guida attive e pericolose che ostacolano l'atto di ufficio o inducono negli agenti la percezione di pericolo; una mera fuga passiva non è sufficiente.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
«Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2»
La legge n. 114/2024 ha modificato il primo periodo rendendo applicabile la nuova disciplina anche alle sentenze pronunciate in rito abbreviato; ciò ha consentito al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento.
Norma richiamata come base per i motivi proponibili in sede di legittimità: il ricorso per cassazione è proponibile per tutti i motivi di legittimità deducibili.
Legge n. 114/2024, art. 2, comma 1, lett. p)
Ha modificato la disciplina dell'impugnabilità delle sentenze di proscioglimento (art. 593 c.p.p.), estendendo la possibilità di ricorso del pubblico ministero in Cassazione anche per sentenze pronunciate in rito abbreviato.
Massime di principio
- Per integrare il reato di resistenza connesso a fuga in auto non è necessario che si verifichi un danno concreto a terzi: rileva l'idoneità delle manovre a ostacolare l'attività di polizia o a indurre negli agenti una percezione di pericolo.
- Le manovre specifiche (passaggi a semaforo rosso, guida contromano, accelerazioni brusche finalizzate a sottrarsi all'inseguimento) devono essere valutate nel contesto dell'inseguimento e non isolate dalla dinamica complessiva: sono elementi che possono trasformare una fuga passiva in condotta di violenza oppositiva.
- Il giudice deve valutare tutte le risultanze probatorie utili, comprese le annotazioni di polizia giudiziaria, e motivare esplicitamente il motivo per cui ne rifiuta il contenuto se non le ritiene decisive.
- La cessazione dell'inseguimento da parte degli agenti per timore della pericolosità delle manovre è un indice importante della idoneità della condotta a ostacolare l'azione di polizia e può avvalorare la sussistenza del reato di resistenza.
- A seguito della modifica della legge n. 114/2024, il pubblico ministero può proporre ricorso in Cassazione anche contro sentenze di proscioglimento pronunciate dopo rito abbreviato; pertanto le decisioni di merito su casi analoghi sono sindacabili in legittimità.
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