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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33924/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione innanzi alla Corte di cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di Dario Di Francesco per i reati di minaccia grave (art. 612, comma 2 c.p.) e lesioni personali (art. 582, comma 1 c.p.). Il ricorso ha articolato tre motivi principali: 1) nullità per lesione del contraddittorio e violazione del diritto alla trattazione orale per effetto delle norme emergenziali e di un Protocollo locale; 2) assenza di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di acquisizione ex art. 603 c.p.p. di trascrizioni di deposizioni rese in altro procedimento pendente tra le stesse parti; 3) contraddittorietà, illogicità e travisamento probatorio nella motivazione, con conseguente errata qualificazione giuridica dei fatti e mancato esame delle circostanze esimenti (artt. 52, 55, 590 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto che la doglianza riguardasse questioni processuali e non la violazione della legge penale: la disciplina emergenziale (art. 23 D.L. 149/2020 e art. 23-bis L. 176/2020) consentiva la deliberazione in camera di consiglio per gli appelli e imponeva la presentazione, entro quindici giorni liberi prima dell'udienza, della richiesta di trattazione orale; la richiesta del difensore era tardiva e la Corte di appello ha correttamente proceduto senza trattazione orale. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura generica perché non è stato indicato in che modo l'acquisizione delle deposizioni avrebbe inciso sulla decisione di merito. Sul terzo motivo la Corte ha rilevato vaghezza e generiche rimostranze, senza denuncia puntuale di travisamento della prova o contraddittorietà interna alla decisione di appello. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen., comma 2 (minaccia grave)

    Norma sostanziale in relazione alla quale l'imputato è stato ritenuto responsabile; la Corte di merito ha confermato la qualificazione del fatto come minaccia grave.

  • art. 582 cod. pen., comma 1 (lesioni personali)

    Norma sostanziale relativa al capo di imputazione per lesioni; la Corte di appello ha confermato la condanna sulla base del compendio probatorio.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposizione che delimita i motivi di ricorso in cassazione (lett. b, c, e); la Corte ha richiamato la distinzione tra vizio di diritto e vizio di nullità o di motivazione, rilevando che il primo motivo era mal inquadrato rispetto alle lettere previste.

  • art. 23 D.L. 149/2020 e art. 23-bis L. 176/2020 (normativa emergenziale sulla celebrazione degli appelli)

    Norme emergenziali che consentivano la deliberazione in camera di consiglio per gli appelli e prevedevano la facoltà per le parti di chiedere la trattazione orale con termini perentori (quindici giorni); la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina e legittima la decisione di deliberare in assenza di discussione orale.

  • Protocollo di intesa punto 4 (Corte d'appello di Roma - Procura generale - Camera penale di Roma)

    Atto di natura locale che la difesa aveva invocato; la Corte ha osservato che un protocollo non può derogare alla normativa primaria emergenziale e ha interpretato il protocollo in maniera non favorevole alla doglianza del ricorrente.

  • art. 603 cod. proc. pen. (acquisizione di atti e documenti)

    Norma procedurale che disciplina l'acquisizione di atti di altri procedimenti; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia specificato l'indispensabilità delle trascrizioni richieste né dimostrato l'incidenza decisiva sul giudizio, rendendo la censura generica.

  • art. 601 cod. proc. pen. (citazione per l'appello)

    Regola la vocatio in iudicium e i termini di notifica; la Corte ha precisato che la modalità di fissazione dell'udienza non altera le modalità di celebrazione disciplinate dalle norme emergenziali.

  • artt. 52, 55 e 590 cod. pen. (circostanze esiment i e ipotesi di violenza privata)

    Norme sostanziali richiamate dal ricorrente per sostenere esimenti o diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non avessero dimostrato travisamento delle risultanze probatorie.

  • art. 17 cod. proc. pen. (riunione di processi)

    Norma sulla riunione di procedimenti: la Corte di appello ha motivato sul perché non sussistevano i presupposti per la riunione (procedimento nel frattempo definito con assoluzione) e la Cassazione ha rilevato che la difesa non ha distinto adeguatamente la richiesta di riunione dall'istanza istruttoria.

  • artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)

    Richiamate in punto decorso della prescrizione; la Corte ha osservato che la prescrizione, ove maturata, sarebbe intervenuta successivamente alla sentenza di appello e quindi non poteva essere rilevata nel ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna per spese e ammende)

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e all'ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o gravemente colpevole; la Corte ha condannato il ricorrente ex art. 616 per l'evidente inammissibilità del ricorso.

  • art. 111 Cost. e art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamate nella prospettazione del ricorrente in relazione al principio del contraddittorio; la Corte ha ricordato che censure costituzionali non rientrano direttamente nell'oggetto del ricorso per cassazione e, se sollevate, sono improprie salvo rimessione alla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • In cassazione le doglianze devono essere inquadrate correttamente: vizi di diritto (inosservanza o erronea applicazione della legge penale) sono distinti dalle nullità processuali o da vizi di motivazione; l'art. 606 c.p.p. delimita le tipologie di censura ammissibili.
  • Le contestazioni relative alla mancata trattazione orale per effetto di norme emergenziali vanno valutate alla luce della disciplina speciale vigente: se la normativa prevede la deliberazione in camera di consiglio e termini per la richiesta di discussione orale, l'eventuale tardività della domanda può giustificare l'assenza di udienza pubblica.
  • Le richieste istruttorie rivolte alla Corte (es. acquisizione di atti o trascrizioni) devono essere articolate con precisione e motivare l'indispensabilità della prova richiesta, indicando in che modo essa potrebbe incidere sulla decisione; altrimenti la censura sarà dichiarata generica e inammissibile.
  • La censura di contraddittorietà o di travisamento probatorio in cassazione richiede puntualità: il ricorrente deve indicare esattamente in quale punto la motivazione è contraddittoria o illogica o come la valutazione della prova sia stata erronea, e dimostrare la decisività dell'elemento contestato.
  • Un protocollo locale o atti sopranormativi non possono derogare a norme primarie dello Stato; ove sussista una disciplina primaria (anche emergenziale) vale quella normativa.
  • Le questioni di legittimità costituzionale non sono strumento diretto del ricorso per cassazione; l'invocazione di violazioni costituzionali, se rilevanti, deve essere portata come questione di legittimità costituzionale.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato o formulato con colpa, la Corte può irrogare sanzioni economiche (spese, ammende, rifusione spese della parte resistente).

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