Cassazione Penale, Ordinanza n. 05997/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e solo apparente perché meramente reiterativo delle censure già svolte in appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di rapina. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza riproduce pedissequamente argomenti già proposti in appello e già disattesi, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano escluso la diminuente valorizzando le circostanze e le modalità della condotta, ritenute ostative al riconoscimento dell'attenuazione.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente dall'asserita "ipotesi attenuata di rapina"; la Corte non entra nel merito della configurabilità della diminuente, ma rileva che il motivo di ricorso è inammissibile perché non specifico.
La non specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- La funzione del ricorso per cassazione richiede una critica argomentata e puntuale della sentenza, non la mera reiterazione di doglianze già disattese.
- Il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante o di una forma attenuata del reato può essere confermato quando il giudice di merito lo fondi su apprezzamenti logici e giuridici non manifestamente illogici, come la gravità delle modalità della condotta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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