Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12750/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dai proprietari di un fondo vicino per ottenere l’arretramento e, in parte, la demolizione di alcuni manufatti realizzati dagli altri proprietari su un terreno confinante, assumendo la violazione delle distanze legali. In appello la Corte territoriale aveva accolto solo parzialmente le domande, ritenendo che, in assenza di costruzioni sul fondo attoreo confinante con la particella interessata, la questione dovesse essere ricondotta alla violazione della normativa edilizia locale integrativa dell’art. 873 c.c., in particolare della previsione del PRG comunale che imponeva una distanza di 5 metri dal confine. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità di un motivo di appello e per difetto di considerazione delle allegazioni e deduzioni degli attori in primo grado; 2) ulteriori censure, tra cui quelle poi esaminate come terzo e quarto motivo, contro l’affermazione automatica della violazione delle distanze con riferimento a specifici manufatti (struttura in legno coperta con cannizzo, forno/barbecue e legnaia), sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente equiparato tali opere a costruzioni senza verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se rientrassero nella nozione giuridica di costruzione rilevante ai fini delle distanze legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda, avendo comunque accolto parzialmente le richieste di arretramento e avendo correttamente interpretato la domanda come volta a far valere la violazione della distanza dal confine prevista dalla normativa edilizia locale integrativa dell’art. 873 c.c. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva fatto discendere automaticamente la violazione della norma locale dalla mera qualificazione urbanistica dei manufatti come pertinenze, senza applicare la nozione civilistica di costruzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e senza verificare in concreto la natura dei singoli manufatti. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si confronta con la domanda o l’eccezione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che vi fosse un rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Sono stati invocati come parametri di legittimità per dedurre errori di diritto, nullità e omesso esame di fatti/argomentazioni rilevanti.

  • art. 873 c.c.

    La nozione di costruzione rilevante per le distanze legali è unica e di fonte statale; i regolamenti locali possono soltanto imporre distanze maggiori, non alterare la nozione codicistica di costruzione.

  • art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Pantelleria

    È stata considerata norma edilizia locale integrativa dell’art. 873 c.c., rilevante perché imponeva una distanza di 5 metri dal confine.

  • art. 74 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Pantelleria

    La qualificazione urbanistica di alcuni manufatti come pertinenze, ai fini volumetrici, non esime dal verificare se essi siano costruzioni ai fini delle distanze legali.

Massime di principio

  • In materia di distanze tra costruzioni e dal confine, la nozione di costruzione rilevante ai sensi dell’art. 873 c.c. è unitaria e non può essere derogata dai regolamenti edilizi locali, i quali possono soltanto prevedere distanze maggiori.
  • La qualificazione di un manufatto come pertinenza urbanistica o come elemento non computabile ai fini volumetrici non è decisiva per escludere l’applicazione delle distanze legali: occorre verificare in concreto se l’opera presenti i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo.
  • Quando una domanda di arretramento o demolizione è formulata in termini riferiti alle distanze legali, il giudice deve interpretarla alla luce del complesso delle allegazioni e delle norme applicabili, potendo la violazione del divieto risultare anche dalla distanza dal confine prevista dalla disciplina locale integrativa dell’art. 873 c.c.
  • L’omessa pronuncia non sussiste se la sentenza contiene una risposta implicita incompatibile con la tesi dell’eccezione dedotta, purché il percorso argomentativo consenta di comprendere il rigetto della questione.
  • Nel giudizio sulle distanze legali, il giudice di merito deve accertare in fatto la natura dei singoli manufatti controversi, non potendo fondare l’esito della lite su una qualificazione automatica e astratta desunta esclusivamente da categorie urbanistiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.