Cassazione Civile, Ordinanza n. 00799/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
Con citazione del 9 dicembre 1998, i ricorrenti avevano chiesto l’accertamento della proprietà esclusiva del muro divisorio tra i cortili e lamentato la violazione delle distanze legali da parte di un balcone e di una centrale termica. I convenuti avevano sostenuto che il muro ricadesse nella loro proprietà, che la veduta fosse esercitata in forza di una servitù preesistente o usucapita e che la centrale termica rispettasse le distanze; in via riconvenzionale avevano chiesto la rimozione di manufatti degli attori. Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 760/2009, attribuì agli attori la proprietà del tratto C-D del muro e ai convenuti quella del tratto B-C; condannò inoltre gli attori ad arretrare un’apertura fino a 75 cm dalla proprietà confinante, ad adeguare una luce all’art. 901 c.c. e ad arretrare un serbatoio idrico di almeno due metri. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 177 depositata il 19 aprile 2016, rigettò sia l’appello principale sia quello incidentale. I proprietari attori ricorsero per cassazione con sei motivi: i primi tre contestavano, sotto il profilo dell’interpretazione dei titoli, della valutazione delle prove e della motivazione, l’accertamento della proprietà del muro e il ricorso alle mappe catastali; il quarto contestava il riconoscimento dell’usucapione della servitù di veduta e la valutazione di documenti, fotografie e testimonianze; il quinto censurava il rigetto della domanda di demolizione della centrale termica, sostenendo che, quale deposito nocivo o pericoloso, dovesse rispettare la distanza dal confine ai sensi dell’art. 890 c.c.; il sesto invocava l’acquisto per destinazione del padre di famiglia delle servitù relative alle aperture e contestava la motivazione sulla loro regolarizzazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: i ricorrenti avevano richiamato documenti, consulenze e fotografie senza individuarli e riprodurne il contenuto con la necessaria specificità; le censure miravano inoltre a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. È stata dichiarata inammissibile anche la deduzione dell’esistenza di un accordo bonario sul confine, perché nuova e non accompagnata dall’indicazione dell’atto del giudizio di merito in cui sarebbe stata proposta. Il quarto motivo, relativo alla servitù di veduta, è stato dichiarato inammissibile perché generico e diretto a sovvertire l’apprezzamento di fatto delle prove; la censura sull’art. 345 c.p.c. era inconferente, poiché la corte territoriale aveva reputato i documenti irrilevanti, non tardivi. È stato accolto il quinto motivo: l’art. 890 c.c. richiede di considerare la distanza dal confine, non quella tra costruzioni, sicché la decisione d’appello, fondata sulla collocazione della centrale termica a più di tre metri dagli edifici dei ricorrenti e in aderenza al muro, aveva applicato un criterio erroneo. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la deduzione dell’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia era nuova e implicava accertamenti di fatto; la mera allegazione della preesistenza delle aperture non individuava tale titolo di acquisto. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
In primo luogo, i motivi difettano evidentemente di specificità ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., in quanto fanno un generico e non meglio specificato richiamo ad una serie di documenti ed atti, che a dire dei ricorrenti comproverebbero la bontà del loro assunto, senza puntualmente riprodurne il contenuto in ricorso né tanto meno procedere ad una loro puntuale individuazione, avendo omesso sia di indicare in quale fase processuale siano stati effettivamente introdotti, né ove gli stessi siano attualmente reperibili.
Il ricorso per cassazione deve individuare puntualmente gli atti e i documenti su cui si fonda, riportarne il contenuto rilevante e indicare quando e dove siano stati introdotti e dove siano reperibili; il richiamo generico determina l’inammissibilità della censura.
la necessità, in mancanza di una più specifica indicazione ricavabile dai titoli di acquisto, di dover far ricorso in vista dell’individuazione del confine, al criterio sussidiario delle mappe catastali, come appunto prescritto dall’art. 950 c.c.
In mancanza di indicazioni più specifiche ricavabili dai titoli di acquisto, le mappe catastali costituiscono il criterio sussidiario cui ricorrere per individuare il confine.
Infatti, la sentenza gravata ha rigettato il quarto motivo di appello, rilevando che la centrale termica de qua sorge in aderenza al muro di proprietà ed è posta a più di tre metri rispetto alle più vicine costruzioni dei ricorrenti, senza però avvedersi che la disciplina dettata al riguardo dal codice fa riferimento, all’art. 890 c.c., al rispetto della distanza dal confine e non anche tra costruzioni (cfr. Cass. n. 2360/1981).
Per i manufatti ricadenti nella disciplina dell’art. 890 c.c., il rispetto della distanza va verificato rispetto al confine e non misurando la distanza tra costruzioni.
Né può sostenersi che l’allegazione di tale modalità di acquisto fosse stata validamente effettuata in sede di appello, in quanto la sola affermazione, quale riportata a pag. 11 del ricorso, circa la preesistenza delle aperture, non appare correlata alla peculiare modalità di acquisto di cui all’art. 1062 c.c., mancando un espresso riferimento anche alla comune appartenenza all’autore delle opere di entrambe le proprietà oggetto di causa.
La deduzione dell’acquisto di una servitù per destinazione del padre di famiglia richiede di allegare gli elementi propri di tale modalità di acquisto, inclusa la comune appartenenza all’autore delle opere dei fondi interessati; la sola preesistenza delle aperture non basta.
Infine, del tutto non pertinente è la deduzione della violazione dell’art. 345 c.p.c., posto che la sentenza impugnata, lungi dal reputare inammissibile in quanto tardiva la produzione documentale effettuata in grado di appello, ha invece considerato la stessa irrilevante ai fini della decisione, esprimendo quindi un giudizio non già di irritualità per violazione del regime delle preclusioni, ma di inidoneità in concreto della stessa a supportare un convincimento diverso da quello manifestato dal Tribunale e condiviso in sede di appello.
La valutazione di irrilevanza di documenti prodotti in appello non equivale a una declaratoria di tardività o di inammissibilità della produzione e non fonda, per tale ragione, una violazione dell’art. 345 c.p.c.
Massime di principio
- In assenza di indicazioni più specifiche ricavabili dai titoli di acquisto, le mappe catastali possono essere utilizzate in via sussidiaria per individuare il confine tra fondi.
- La verifica della distanza prescritta dall’art. 890 c.c. per i manufatti cui la norma si riferisce va effettuata rispetto al confine, non rispetto alle costruzioni del vicino.
- È inammissibile in cassazione la censura che richiami genericamente atti, documenti o consulenze senza identificarli con precisione, riprodurne il contenuto rilevante e indicarne la collocazione e il momento di acquisizione nel processo.
- Il giudizio di cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove né di sostituire la ricostruzione fattuale del giudice di merito con quella proposta dal ricorrente.
- Una questione nuova che implichi accertamenti di fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; chi ne deduce la precedente proposizione deve indicare l’atto del giudizio di merito in cui l’ha formulata.
- La deduzione dell’acquisto di una servitù per destinazione del padre di famiglia non è adeguatamente allegata dalla sola prova della preesistenza delle aperture: occorre anche riferirsi alla comune appartenenza all’autore delle opere dei fondi coinvolti.
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