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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00605/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte convenuta)

La controversia

Le parti ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello emessa nel giudizio di rinvio promosso dall'ente locale dopo la cassazione di una precedente pronuncia. Deducevano la violazione dell'art. 392 c.p.c., sostenendo che l'atto di riassunzione era stato notificato al procuratore costituito nel giudizio di cassazione, anziché personalmente alle parti. Secondo i ricorrenti, tale modalità notificatoria avrebbe impedito la valida instaurazione del giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo. Ha ribadito che la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle precedenti fasi, invece che alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente. Pertanto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte si sia costituita sanando la nullità. Poiché nella fattispecie l'atto era stato notificato al procuratore costituito nel giudizio di cassazione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    E’ principio già affermato da questa Corte che «la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma - data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte - non è inesistente.»

    La notificazione della riassunzione nel giudizio di rinvio deve essere effettuata personalmente alla parte; la notificazione presso il domiciliatario o al difensore costituito è tuttavia affetta da nullità, non da inesistenza, quando sia possibile collegare il destinatario alla parte sulla base delle precedenti designazioni processuali.

  • art. 291 c.p.c.

    Ne consegue che, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione.

    La nullità della notificazione impone al giudice di ordinare la rinnovazione dell'atto, salvo sanatoria derivante dalla costituzione della parte destinataria; non consente invece di dichiarare l'estinzione del processo.

  • art. 393 c.p.c.

    Se, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand'anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 cod. proc. civ.

    La nullità della notificazione della riassunzione può essere rilevata anche quando, durante la prosecuzione del processo, sia decorso il termine perentorio per la riassunzione previsto dall'art. 393 c.p.c.; la conseguenza è la cassazione con rinvio della sentenza, poiché la nullità può essere sanata retroattivamente mediante una riassunzione rituale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alla parte ai sensi dell'art. 392 c.p.c.; la notificazione presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle precedenti fasi processuali è nulla, ma non inesistente, quando sia possibile ricondurre tali soggetti alla parte mediante le pregresse designazioni processuali.
  • La nullità della notificazione dell'atto di riassunzione non determina automaticamente l'estinzione del processo: il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la costituzione della parte destinataria abbia sanato il vizio.
  • Se il giudizio di rinvio è proseguito nonostante la nullità della notificazione, la Corte di cassazione deve cassare con rinvio la sentenza impugnata, anche se nel frattempo è decorso il termine perentorio previsto dall'art. 393 c.p.c., poiché la nullità può essere sanata retroattivamente mediante una rituale riassunzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

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