Cassazione Civile, Ordinanza n. 00299/2022 del 07/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il proprietario di un'unità immobiliare aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal recesso della conduttrice, una cooperativa che svolgeva nell'immobile attività di comunità alloggio per anziani e disabili. Secondo il ricorrente, il recesso sarebbe stato causato dalla condotta illecita del condominio, che aveva contestato la compatibilità dell'attività con un divieto di destinazione previsto dal regolamento condominiale, oltre ad avere asseritamente tollerato o posto in essere molestie consistite nel danneggiamento della cassetta postale, del citofono e del quadro elettrico e nell'invio di denunce relative a presunte violazioni edilizie. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, mentre la Corte d'appello aveva accolto il gravame del condominio e rigettato la domanda. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1585, 1130 e 2043 c.c., sostenendo la responsabilità del condominio per le molestie arrecate alla conduttrice e per le denunce asseritamente infondate; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe pronunciato sulla violazione del regolamento condominiale, questione che non sarebbe stata oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione del condominio relativa alla validità della procura speciale, ritenendo valida la procura apposta su foglio separato materialmente congiunto al ricorso e recante il riferimento alla sentenza impugnata. Ha poi esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. La Corte ha affermato che l'adozione, da parte della gestione condominiale, di provvedimenti diretti a far rispettare un divieto regolamentare di destinazione non costituisce atto illecito e non fonda una responsabilità risarcitoria del condominio. Ha inoltre escluso che la gestione condominiale possa essere chiamata a rispondere per condotte moleste eventualmente imputabili a singoli condomini. Quanto alle denunce o agli esposti rivelatisi infondati, ha ribadito che essi non sono fonte di responsabilità risarcitoria, salvo che abbiano carattere calunnioso, poiché l'intervento dell'autorità giudiziaria o amministrativa interrompe il nesso causale tra l'iniziativa del denunciante e il danno lamentato. La Corte ha ritenuto altresì insussistente il vizio di ultrapetizione, poiché il divieto regolamentare costituiva il fondamento giustificativo della condotta del condominio. Infine, ha osservato che l'accertamento del nesso causale tra la condotta e il recesso della conduttrice costituisce apprezzamento di fatto, non sindacabile in cassazione quando adeguatamente motivato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.200,00, oltre spese generali e accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1585 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità per molestie arrecate al conduttore; la Corte non ne accoglie la prospettazione nel caso concreto.
art. 1130 c.c.
Richiamato dal ricorrente con riguardo ai compiti della gestione condominiale; la Corte ritiene lecita l'attività diretta a curare l'osservanza del regolamento condominiale.
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana non sussiste per l'adozione di iniziative condominiali volte a far rispettare un divieto regolamentare, né per la presentazione di denunce o esposti infondati, salvo il carattere calunnioso.
art. 1223 c.c.
Richiamato quale criterio per accertare il nesso di causalità giuridica tra evento dannoso e conseguenze risarcibili.
art. 2056 c.c.
Richiama, in materia di illecito civile, i criteri di determinazione del risarcimento e il rinvio all'art. 1223 c.c. per la causalità giuridica.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il riferimento al divieto regolamentare costituiva fondamento della decisione e della causa giustificatrice della condotta contestata.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 112 c.p.c.; la decisione della Corte d'appello è ritenuta adeguatamente motivata.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
I motivi sono dichiarati inammissibili perché la decisione impugnata è conforme all'orientamento della Corte di cassazione e il ricorso non offre elementi per modificarlo.
art. 365 c.p.c.
La procura per il ricorso per cassazione è ritenuta validamente speciale anche se apposta su foglio separato, purché materialmente congiunto al ricorso e riferito alla sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- L'attività del condominio diretta a far osservare un divieto di destinazione previsto dal regolamento condominiale, quando esercitata nell'ambito delle competenze della gestione, non costituisce di per sé atto illecito e non fonda una responsabilità risarcitoria nei confronti del condomino locatore.
- Il condominio non risponde collettivamente delle molestie o degli atti materiali eventualmente commessi da singoli condomini, in mancanza di una specifica imputazione della condotta illecita alla gestione condominiale.
- La presentazione di una denuncia o di un esposto, anche se successivamente rivelatosi infondato, non determina di per sé responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c.; tale responsabilità può configurarsi quando l'iniziativa abbia carattere calunnioso. L'intervento dell'autorità giudiziaria o amministrativa, fuori da tale ipotesi, interrompe il nesso causale tra denuncia e danno lamentato.
- Il giudizio sul nesso causale tra condotta antigiuridica ed evento dannoso si articola nell'accertamento della causalità materiale tra condotta ed evento e della causalità giuridica tra evento e conseguenze risarcibili; l'apprezzamento di fatto compiutamente motivato non è sindacabile in cassazione.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice fonda la decisione sull'interpretazione o applicazione di una clausola regolamentare che costituisce il presupposto giustificativo della condotta contestata, anche se la questione è prospettata nel giudizio sotto il profilo della responsabilità risarcitoria.
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