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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36582/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Monza, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza dell’8 aprile 2026 ha respinto l’istanza ex art. 671 c.p.p. diretta a riconoscere la continuazione tra tre condanne irrevocabili: una condanna della Corte d’appello di Milano del 16 gennaio 2013, irrevocabile l’8 luglio 2014, a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta; una condanna del G.I.P. di Como del 4 maggio 2016, irrevocabile l’8 febbraio 2017, a tre anni, due mesi e venti giorni di reclusione per più reati, tra cui associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, commessi tra il 1° settembre 2009 e il 20 giugno 2011; e una condanna del G.I.P. di Monza del 24 aprile 2025, irrevocabile il 2 luglio 2025, a due mesi di reclusione e 5.000 euro di multa per riciclaggio e autoriciclaggio, commessi tra il 1° febbraio e il 15 dicembre 2023. Il giudice dell’esecuzione ha escluso un programma criminoso unitario, valorizzando la distanza temporale tra i fatti, il periodo di carcerazione in Germania, la diversità dei soggetti coinvolti e l’assenza di elementi che dimostrassero una deliberazione criminosa originaria, anche solo nelle sue linee essenziali. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione: ha dedotto che non fosse stata adeguatamente considerata la sua dipendenza dall’alcol durante il periodo dei reati; ha lamentato l’omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di riconoscimento parziale della continuazione tra le prime due condanne; e ha contestato la valutazione dell’omogeneità dei reati quale indice della continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha escluso che la dipendenza dall’alcol abbia la specifica rilevanza indiziaria che l’art. 671, comma 1, c.p.p. attribuisce espressamente alla tossicodipendenza, ferma la possibilità di valutarla nel quadro complessivo degli elementi. Ha ritenuto che la censura sulla richiesta subordinata non individuasse un’omissione: il giudice dell’esecuzione aveva esaminato anche la possibile continuazione tra i reati delle prime due sentenze e l’aveva esclusa per mancanza di prova di una deliberazione criminosa già concepita al momento del primo illecito. Anche la doglianza sull’omogeneità dei reati è stata respinta: il dato era stato considerato, ma giudicato insufficiente, nel contesto complessivo, a dimostrare un’unica programmazione preventiva. Le ulteriori censure si limitavano a sollecitare una diversa lettura degli elementi senza indicare specifiche fratture logiche o giuridiche; la motivazione del giudice dell’esecuzione è stata ritenuta non manifestamente illogica e sottratta al sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    l’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., nel prescrivere al giudice dell’esecuzione di considerare, tra gli elementi incidenti sull’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen., «anche lo stato di tossicodipendenza», contempla espressamente tale peculiare condizione, senza estendere analoga rilevanza qualificata allo stato di dipendenza da alcool

    La tossicodipendenza è indicata dalla norma come elemento da considerare specificamente nell’accertamento della continuazione; la dipendenza dall’alcol non riceve analoga rilevanza qualificata, pur potendo essere valutata nel quadro complessivo degli elementi.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    non potendo la mera omogeneità delle fattispecie delittuose essere confusa con la prova della loro riconducibilità a una preventiva e unitaria programmazione

    L’omogeneità dei reati, da sola, non prova la continuazione: occorrono elementi che dimostrino che le condotte costituiscano attuazione di un programma criminoso unitario preesistente.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere altresì condannato al versamento della somma, reputata equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    il riferimento a dati sensibili operati nel corpo del presente provvedimento impone che, per l’ipotesi di sua diffusione, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente, a norma dell’art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge

    In caso di diffusione del provvedimento, devono essere omessi generalità e altri dati identificativi nei casi in cui la legge lo imponga.

Massime di principio

  • La condizione di dipendenza dall’alcol può essere apprezzata tra gli elementi complessivi rilevanti per il riconoscimento della continuazione, ma non beneficia della specifica considerazione che l’art. 671, comma 1, c.p.p. riserva allo stato di tossicodipendenza.
  • La distanza temporale tra i reati, gli intervalli durante i quali il condannato è stato detenuto e la diversità dei soggetti coinvolti possono concorrere alla valutazione sull’esistenza di un programma criminoso unitario; il riconoscimento della continuazione richiede elementi idonei a dimostrare che la deliberazione criminosa fosse già concepita, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato.
  • L’omogeneità delle fattispecie delittuose costituisce un elemento valutabile, ma non equivale di per sé alla prova di un medesimo disegno criminoso.
  • Non sussiste omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento parziale della continuazione quando il giudice dell’esecuzione abbia esaminato la relazione tra i reati interessati e l’abbia esclusa con una valutazione espressa; la contestazione del merito di tale valutazione non trasforma la censura in un vizio di omissione.
  • Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione se non vengono indicate specifiche fratture logiche o giuridiche della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolentaSottrazione fraudolenta al pagamentoRiciclaggio
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleReati fallimentariReati tributariDelitti economici
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiContinuazione

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