Cassazione Penale, Sentenza n. 18684/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 635, commi primo e secondo cod. pen. (danneggiamento aggravato). Due motivi principali: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità penale, con la difesa che sostiene l'assenza di visione diretta del fatto da parte dei militari e che il risarcimento versato non costituisce ammissione di colpa ma mera volontà di evitare il processo; (2) inosservanza e mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per tenuità del fatto) per l'entità minimale del danno (31,23 euro) e la non abitualità della condotta. In subordine è stata chiesta l'estinzione per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il ricorso riproduceva sostanzialmente le stesse censure già proposte in appello e mancava di specificità e di confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata (violazione del principio che il ricorso deve indicare ragioni di diritto e di fatto e spiegare analiticamente il vizio). Le decisioni di primo e secondo grado sono conformi e formano un unico corpo motivazionale; la valutazione di fatto dei giudici di merito (che hanno ritenuto provato che il ROSSI abbia rigato lo sportello dell'auto di servizio) non è affetta da manifesta illogicità ed è insindacabile in cassazione. Quanto all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha correttamente escluso la tenuità del fatto valutando il contesto complessivo (il reato commesso durante un controllo delle forze dell'ordine). La eccezione di prescrizione è infondata perché il termine massimo di prescrizione si è perfezionato dopo la pronuncia di appello; la prescrizione maturata successivamente non può essere rilevata in ragione dell'inammissibilità del ricorso. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che punisce il danneggiamento aggravato; la condanna del ricorrente è avvenuta in relazione a questa fattispecie (danneggiamento di un bene destinato a pubblico servizio).
Norma che disciplina la causa di non punibilità per tenuità del fatto. La Corte territoriale ha escluso l'applicazione valutando il complesso comportamento illecito e il contesto (reato commesso durante controllo di polizia), ritenendo non sussistente la tenuità.
Indica i criteri per la valutazione della tenuità del fatto e per la determinazione della pena; la Corte di merito ha correttamente effettuato una valutazione complessiva degli elementi ritenuti rilevanti ai sensi di questa norma.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma a favore della cassa delle ammende.
Richiamato in relazione alla perseguibilità dell'illecito: il danneggiamento di un bene destinato a pubblico servizio è perseguibile d'ufficio anche dopo l'entrata in vigore di tale decreto legislativo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito: la mera riproposizione dei motivi di appello rende il ricorso inammissibile.
- Quando sentenza di primo grado e sentenza d'appello sono conformi, la Cassazione le considera un unico corpo motivazionale; il ricorrente deve quindi affrontare entrambe le motivazioni in modo dettagliato.
- La Corte di cassazione non è sindacabile a contenuto libero sulla valutazione delle prove: può controllare solo la logicità e la correttezza giuridica della motivazione, non rideterminare i fatti se la motivazione di merito non è manifestamente illogica.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis è necessaria una valutazione concreta e complessiva delle circostanze: entità economica esigua del danno è un elemento, ma può essere superato da altre circostanze (es. reato commesso durante un controllo delle forze dell'ordine).
- Il pagamento del danno non costituisce automaticamente ammissione di responsabilità; tuttavia i giudici di merito possono valutarlo come elemento probatorio nel contesto della vicenda.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non può essere rilevata se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e quindi non si instaura un rapporto processuale valido con la Corte di cassazione.
- L'inammissibilità per aspecificità può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e pagamento alla cassa delle ammende) quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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