Cassazione Penale, Sentenza n. 32860/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorrente aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata da dichiarazione sostitutiva, indicando per l’anno 2024 un reddito di euro 322,59 derivante da attività lavorativa intramuraria. Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendo necessario indicare anche i redditi dei familiari rilevanti ai fini del reddito familiare. L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 era stata rigettata. Il ricorrente, detenuto dal 3 febbraio 2022, sosteneva che la detenzione avesse escluso ogni convivenza anagrafica e fattuale con i familiari e che mancassero una comunanza di risorse economiche e un concreto sostegno familiare. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 76, 79 e 99 d.P.R. n. 115 del 2002, travisamento del concetto di convivenza, erronea individuazione del nucleo familiare, omessa considerazione del valore probatorio della dichiarazione sostitutiva e vizio di motivazione. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 99 e vizio di motivazione, sostenendo che il giudizio di opposizione, avente natura pienamente devolutiva, fosse stato svolto in modo meramente adesivo e che il principio devolutivo fosse stato utilizzato per aggravare, anziché ampliare, i poteri cognitivi del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, il reddito familiare non debba essere interpretato in senso meramente formalistico né rigidamente collegato alla coabitazione materiale. La convivenza può sussistere anche durante la detenzione, quando permangano rapporti stabili di affetto, comunanza di interessi economici, responsabilità e reciproca assistenza. La mera allegazione dello stato detentivo non dimostra quindi l’automatica separazione dal nucleo familiare né esonera dall’indicazione dei redditi dei familiari potenzialmente rilevanti. La dichiarazione sostitutiva deve rappresentare integralmente la situazione reddituale e non può essere utilizzata per omettere dati rilevanti. La Corte ha inoltre confermato che l’opposizione ex art. 99 ha natura pienamente devolutiva, ma ciò comporta un riesame integrale della domanda senza eliminare o ridurre l’onere dell’istante di dimostrare i presupposti di legge. Nel caso concreto il Tribunale aveva svolto un’autonoma e adeguata valutazione, ritenendo insufficiente la documentazione per la mancata indicazione dei redditi del nucleo familiare.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
Il reddito familiare rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere individuato secondo una nozione sostanziale di convivenza, non limitata alla coabitazione materiale, quando permangano collegamenti economici e solidaristici tra i componenti del nucleo.
art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002
Impone al richiedente una dichiarazione completa e veritiera della situazione reddituale, comprensiva dei dati relativi ai soggetti potenzialmente rilevanti ai sensi dell’art. 76.
art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002
Il giudizio di opposizione contro il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha natura pienamente devolutiva, ma non comporta né un’automatica rivalutazione favorevole né un alleggerimento degli oneri dichiarativi e probatori dell’istante.
comma 1, lettere b) ed e)
Norma richiamata quale base del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.
La Corte ne ha applicato la previsione relativa alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la convivenza familiare rilevante per la determinazione del reddito non coincide necessariamente con la coabitazione fisica, ma può sussistere quando permangano rapporti stabili di comunanza di interessi economici, responsabilità e reciproca assistenza.
- Lo stato detentivo del richiedente non determina automaticamente la scissione dal nucleo familiare rilevante ai fini del patrocinio a spese dello Stato; occorre verificare in concreto se, nel periodo considerato, persistano legami economici o solidaristici idonei a incidere sul reddito familiare complessivo.
- Il richiedente il patrocinio a spese dello Stato deve indicare nella dichiarazione sostitutiva tutti gli elementi reddituali potenzialmente rilevanti secondo una valutazione obiettiva, senza poter limitare l’indicazione ai soli soggetti ritenuti conviventi sulla base di un criterio soggettivo.
- La dichiarazione sostitutiva richiesta per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce lo strumento per rappresentare integralmente la situazione reddituale, ma non consente di omettere dati necessari alla verifica dei presupposti di legge.
- Il giudizio di opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 è pienamente devolutivo e impone al giudice un riesame integrale della domanda, ma mantiene a carico dell’istante l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione.
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