Cassazione Penale, Sentenza n. 8916/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per "vizio di motivazione e per illogicità della sentenza"; dedotta mancata validità della querela e inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di appello
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancanza di querela, poiché dagli atti risulta che Paciolla il 28/10/2014 ha presentato espressa querela con verbale di ratifica. Quanto alle censure di motivazione, la Corte ha escluso il sindacato in questa sede (impugnazione contro sentenza d'appello su reato di competenza del giudice di pace) richiamando i limiti di cui all'art. 606 c.p.p. e la disciplina speciale introdotta dall'art. 606, co.2-bis. La richiesta del pubblico ministero di estinzione per prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata: per il reato di cui all'art. 612 c.p. (fatto commesso il 1.10.2014) il termine di prescrizione, considerati gli atti interruttivi e le cause di sospensione, non era perento alla data della sentenza d'appello (10.3.2023). La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio la prescrizione non eccepita in appello. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di lesioni personali; citata nella rubricazione dei capi d'imputazione che hanno attraversato il processo
Norma che disciplina il reato di minaccia (o altro reato specifico richiamato nella sentenza); la Corte valuta il termine di prescrizione relativo a tale reato, commesso il 1.10.2014
Codice di procedura penale, art. 606, co.1, lett. e) e art. 606, co.1, lett. a), b), c)
Limiti del sindacato della Corte di cassazione sugli atti di impugnazione: contro sentenze di appello rese su reati di competenza del giudice di pace non è ammesso il ricorso fondato sui vizi di motivazione di cui alla lett. e), ma solo sui vizi indicati alle lett. a), b), c)
D.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 - art. 5, co.1 (inserimento art. 606, co.2-bis c.p.p.)
Intervento normativo che ha limitato ulteriormente la materia sindacabile in cassazione per le impugnazioni relative a sentenze d'appello su cause di giudice di pace, rafforzando il divieto di sindacare la motivazione
Codice penale, artt. 157, 160, 161
Norme che disciplinano la prescrizione del reato, gli effetti degli atti interruttivi e le cause di sospensione; utilizzate per calcolare e motivare la non perentorietà del termine di prescrizione alla data della sentenza d'appello
Codice di procedura penale, art. 129 e art. 609, co.2
Riferimenti alla possibilità di rilevare d'ufficio questioni processuali come la prescrizione, ma la Corte ricorda che tale potere non prevale sulla disciplina dell'inammissibilità del ricorso quando la prescrizione non è stata eccepita in appello e il ricorso è inammissibile
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Sentenza Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818
Giurisprudenza della Corte di legittimità che precisa i limiti della rilevazione d'ufficio della prescrizione in presenza di inammissibilità del ricorso
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata in relazione al principio che l'evidente inammissibilità del ricorso può giustificare la condanna alle spese e l'ammenda per colpa del ricorrente
Massime di principio
- Quando il processo concerne reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione non può sindacare la motivazione di merito richiamando l'art. 606, co.1, lett. e): è essenziale impostare il ricorso sui soli motivi ammessi (lett. a, b, c).
- La querela si considera valida se emerge chiaramente dagli atti (es. deposito alla Stazione dei Carabinieri con verbale di ratifica); documenti formali e formule inequivocabili come "il sottoscritto sporge querela" sono determinanti.
- La prescrizione va sempre calcolata con attenzione considerando atti interruttivi e cause di sospensione: una richiesta di estinzione per prescrizione può essere respinta se dal conteggio emerge che il termine non era ancora decorso.
- Se in appello non è stata eccepita la prescrizione e il ricorso per cassazione risulta inammissibile, la Corte è limitata nel rilevare d'ufficio la prescrizione: l'inammissibilità preclude talune rilevazioni d'ufficio.
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati in modo non conforme alle regole di ammissibilità possono comportare condanne per spese e ammende; valutare preliminarmente l'ammissibilità formale prima della proposizione del ricorso.
- In procedimenti con questioni miste di fatto e diritto, quando la censura riguarda la valutazione probatoria, occorre valutare se il tipo di impugnazione consente il sindacato della motivazione in Cassazione; in molti casi di sentenze d'appello su materie del giudice di pace questo non è permesso.
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