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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05680/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Gasparotto quale terzo interessato avverso provvedimenti relativi alla confisca/sequestro e alla gestione (continuita' aziendale / richiesta di messa in liquidazione) della societa Centro Commerciale Tiberinus. I ricorrenti censurano: 1) la esclusione della loro legittimazione a stare in giudizio nonostante la revoca del fallimento e la qualita' di terzi proprietari/comproprietari; 2) violazioni procedurali per mancata citazione/contraddittorio e per illegittimo esercizio di poteri dal solo giudice delegato (art. 41 D.lgs. 159/11); 3) nullita' e vizi di competenza relativamente all'autorizzazione alla revoca di delibere e alla nomina di legale per la riassunzione; nonche' doglianze sull'impossibilita' di chiarire la posizione in udienza per via di provvedimenti emessi da collegio diverso o in composizione incompatibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha annullato il decreto della Corte d'appello del 21/03/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Gasparotto e ha disposto l'annullamento anche del provvedimento del giudice delegato del Tribunale (che aveva autorizzato la revoca della delibera e la nomina di un legale per la riassunzione). La Corte ha stabilito che: 1) il terzo chiamato ex art. 23 D.lgs. 159/11 (proprietario/comproprietario) ha una legittimazione a partecipare al procedimento di prevenzione e, una volta chiamato, non puo' essere escluso; 2) molte delle decisioni che incidono sulla prosecuzione o cessazione dell'attivita' aziendale e sulla messa in liquidazione attengono alla competenza collegiale del tribunale ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 159/11 e sono impugnabili in Corte d'appello; 3) il giudice delegato ha competenze interinali limitate e non poteva, senza instaurare il contraddittorio collegiale, assumere decisioni definitive sulla messa in liquidazione o revoca di delibere che incidono sui diritti patrimoniali. Per questi motivi i provvedimenti impugnati sono stati annullati.

Norme richiamate

  • D.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)

    art. 23; art. 41 (comma 1-sexies, comma 1-quinquies, comma 5); art. 24; art. 27; art. 5; art. 17

    L'art. 23 riconosce la posizione del terzo chiamato a intervenire e il suo ius ad loquendum; l'art. 41 delimita i poteri del giudice delegato (funzioni interinali) e riserva al tribunale collegiale le decisioni decisive sulla prosecuzione o cessazione dell'attivita' e sulla messa in liquidazione; l'art. 27 e' fonte per estendere l'appellabilita' di provvedimenti patrimoniali; l'art. 24 e' richiamato quanto ai termini per la restituzione dei beni.

  • Disciplina fallimentare (legge fallimentare)

    art. 18; art. 43 comma 2; art. 9-bis

    L'art. 18 consente il reclamo avverso la declaratoria di fallimento ad interessati; l'art. 43 comma 2 riconosce legittimazione suppletiva al fallito (o suoi rappresentanti) per impugnare atti relativi alla procedura; le norme sul trasferimento di atti tra tribunali (art. 9-bis) sono ricostruite nella vicenda processuale.

  • Codice di procedura penale

    art. 127 comma 2; art. 125 commi 3 e 4; art. 127 (richiamato con art. 41 D.lgs. 159/11)

    Richiami formali alle regole di instaurazione del contraddittorio camerale e alla necessita' di motivazione e composizione del collegio ove previsto; le regole processuali cautelari e camerali devono rispettare il diritto di difesa e la partecipazione delle parti.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e pronunce rilevanti)

    Sez. U. n. 30355 del 27/03/2025 (Putignano); Sez. U. n. 46898 del 26/09/2019 (Ricchiuto); Sez.1 n.1908 del 26/11/2024 (Calò); Sez.2 n.28922/20; Sez.1 n.20161/22; Sez.2 n.47767/25; Sez.1 n.5050/2019

    La giurisprudenza ha chiarito: il terzo chiamato ha un preciso spazio di partecipazione e diritto alla prova; l'appello ex art. 10/27 D.lgs. 159/11 puo' essere esteso ai provvedimenti patrimoniali che incidono su diritti garantiti; il provvedimento che dispone cessazione o messa in liquidazione e provvedimenti equiparabili sono impugnabili in Corte d'appello; l'omessa citazione del terzo non sempre determina nullita' insuperabile ma la sua partecipazione non puo' essere poi arbitrariamente esclusa.

Massime di principio

  • Il terzo proprietario o comproprietario dei beni sequestrati ex art. 23 D.lgs. 159/11 ha un diritto concreto di partecipare al procedimento di prevenzione: una volta chiamato non puo' essere semplicemente estromesso dal giudizio.
  • Le decisioni che incidono sulla prosecuzione, sospensione o cessazione dell'attivita' aziendale e sulla messa in liquidazione attengono alla competenza del tribunale collegiale (art. 41) e sono impugnabili in Corte d'appello; il giudice delegato ha poteri interinali limitati e non puo' decidere definitivamente senza contraddittorio collegiale.
  • Provvedimenti patrimoniali adottati nel rito di prevenzione che gravano su diritti sostanziali trovano tutela nel doppio grado di merito: l'appello davanti alla Corte d'appello e' lo strumento idoneo per garantire il contraddittorio e la verifica di merito.
  • La mancata citazione o il mancato contraddittorio nei confronti del terzo costituiscono irregolarita' rilevanti: non sempre nullita' insanabile, ma danno al terzo il diritto ad un'adeguata riaffermazione delle proprie difese e, se necessario, all'annullamento del provvedimento.
  • In situazioni di revoca del fallimento il soggetto 'ritornato in bonis' riacquista titolarita' e legittimazione a reclamare la restituzione dei beni e a partecipare alle fasi decisive del procedimento di prevenzione; la presenza di un amministratore giudiziario non esclude tale legittimazione.
  • Prima di assumere provvedimenti che incidano definitivamente sui diritti patrimoniali di terzi, il giudice deve assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio e l'adeguata composizione del collegio; decisioni emesse in composizione incompatibile o senza rispettare le formalita' possono esser annullate.

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