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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07942/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica del classamento di un immobile di proprietà del contribuente, annullato in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo ha dichiarato inammissibile perché la notificazione del ricorso d'appello era stata eseguita, in data 4 febbraio 2017, tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo e quindi privo di fede privilegiata. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. o), del D.Lgs. n. 58/2011, degli artt. 16, comma 3, e 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 327, comma 1, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto ritenere esistente e valida la notificazione dell'atto di appello. La Corte ha esaminato la questione alla luce dei principi già affermati dalle Sezioni Unite sulla notificazione a mezzo posta privata prima del regime introdotto dalla L. n. 124/2017, rilevando che la notificazione era nulla e non inesistente, ma che tale nullità non era sanata dalla costituzione dell'intimato, rimasto contumace; ha inoltre osservato che, in mancanza di certezza legale sia della data di consegna all'operatore privato sia della data di consegna al destinatario, non era possibile verificare la tempestività dell'impugnazione. Per tale ragione ha confermato l'inammissibilità dell'appello per tardività.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla validità della notificazione dell'appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la notificazione effettuata, prima del 10 settembre 2017, tramite operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente, ma non consente comunque di attribuire certezza legale alla data di spedizione e di consegna; perciò, se il destinatario non si costituisce, non è possibile considerare sanata la nullità né verificare positivamente la tempestività dell'impugnazione. La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività è stata quindi confermata. Nessuna statuizione sulle spese, perché il contribuente è rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, lett. o), D.Lgs. n. 58/2011

    Richiamato come norma denunciata nel motivo, in relazione alla disciplina del servizio postale e alla qualità dell'operatore notificante.

  • art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato per contestare la valutazione della notificazione dell'atto di appello nel processo tributario.

  • art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato in combinazione con le altre norme processuali tributarie sulla notificazione degli atti.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Richiamato rispetto al tema della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicato come vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicato come vizio dedotto in cassazione per nullità processuale.

  • L. n. 124 del 2017

    Individuata come discrimine temporale: il nuovo regime sul recapito postale non era ancora applicabile alla notificazione del 4 febbraio 2017.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla rinnovazione della notificazione nulla, ritenuta però non utile nel caso concreto per difetto di certezza legale della data.

  • art. 51 D.Lgs. n. 546/1992

    Utilizzato come base della declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati per sottolineare l'esigenza di certezza pubblica nelle notificazioni processuali, in quanto incidenti su diritti di rango costituzionale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione di un atto processuale eseguita tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo, in epoca anteriore al regime introdotto dalla L. n. 124/2017, è nulla e non inesistente; tuttavia la sua nullità non è di per sé idonea a fondare la tempestività dell'impugnazione quando manchi certezza legale sulla data di consegna all'operatore e sulla data di recapito al destinatario.
  • La sanatoria della nullità della notificazione per effetto della costituzione dell'intimato opera solo se la parte destinataria si costituisce; se il destinatario resta contumace, la notificazione non è sanata e il giudice può dichiarare l'impugnazione inammissibile per tardività qualora la data di perfezionamento non sia verificabile con certezza legale.
  • L'ordine di rinnovazione della notificazione nulla ex art. 291 c.p.c. non è utile quando la forma di notificazione adottata non consente in alcun modo di ricostruire con certezza il momento di consegna dell'atto né al notificante né al destinatario, poiché manca la base documentale per la verifica della tempestività.
  • Le notificazioni processuali richiedono una certezza pubblica propria degli atti fidefacenti, non surrogabile da attestazioni di soggetti privi di poteri certificativi.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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