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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46509/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestandone la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di ripetute violazioni dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Denuncia vizio di motivazione e manifesta illogicità nella valutazione delle intercettazioni e dei contatti, sostenendo che gli elementi probatori sarebbero scarsi, riferibili a spaccio isolato e non a un vincolo associativo stabile; contesta inoltre l'adeguatezza della misura cautelare (custodia in carcere) e deduce violazione dell'art. 27 Cost. per mancato accertamento dell'elevata probabilità di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi: numerose conversazioni intercettate con linguaggio spesso criptico e con riferimenti espliciti alla "roba" e al "panetto", servizi di osservazione, reiterati sequestri di sostanza e armi, arresti, l'esistenza di basi operative e la ripartizione gerarchica di ruoli (con la sorella Loredana individuata come capo). La Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini dell'associazione finalizzata al narcotraffico, è sufficiente anche una struttura rudimentale purché stabile e funzionale al fine comune. Ha inoltre confermato che, per i reati ex art. 74 D.P.R. 309/1990, opera la presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale ex art. 275, comma 3 c.p.p., semplificando l'onere motivazionale del giudice. Perciò il ricorso non ha prospettato profili tali da dimostrare illogicità o carenza della motivazione; conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Predisposizione dell'atto del Tribunale del riesame nell'ambito del riesame delle misure cautelari; la decisione impugnata è stata adottata ai sensi di questa norma

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce detenzione e cessione di stupefacenti; più violazioni ascritte all'indagato costituiscono elementi indiziari rilevanti per la misura cautelare

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha osservato che non è necessaria una struttura complessa per la configurabilità dell'associazione, bastano strutture anche rudimentali ma stabili

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990 opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura custodiale, semplificando l'onere motivazionale del giudice che può fondarsi sui gravi indizi salvo la presenza di elementi contrari emergenti dagli atti

  • art. 27 Cost.

    Principio di presunzione di non colpevolezza; la Corte ha ritenuto che tale principio non sia violato in assenza di prova che il giudice non abbia adempiuto all'obbligo di motivare l'elevata probabilità di responsabilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese e di ulteriori sanzioni processuali in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per la condanna del ricorrente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla fissazione dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso doveva contenere i motivi nei limiti richiesti e la Corte ha rilevato genericità e difetto di autosufficienza in alcune censure

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale collegata agli adempimenti della cancelleria relativi al pagamento alla Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti consequenziali

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari il controllo è limitato: la Corte verifica se la motivazione del giudice di merito espone ragioni giuridicamente significative e sia priva di illogicità manifesto, ma non riesamina i fatti né ricalcola il peso delle prove.
  • Per i reati di associazione e traffico di stupefacenti non è richiesta una struttura organizzativa sofisticata: anche mezzi "rudimentali", basi operative, ripetuti contatti criptici e divisione di ruoli possono comprovare la stabile adesione all'associazione.
  • Intercettazioni telefoniche, linguaggio codificato ripetuto, servizi di osservazione, sequestri e arresti costituiscono elementi combinati che rafforzano il quadro indiziario; la loro interpretazione è per lo più valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
  • Per i reati previsti dall'art. 74 DPR 309/1990 opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.): per contrastarla è necessario produrre elementi concreti negli atti che facciano venire meno la presunzione.
  • Chi contesta una misura cautelare deve proporre censure specifiche e autosufficienti, indicando in che punto la motivazione sia contraddittoria o illogica; semplici rielaborazioni alternative dei fatti o letture diverse delle stesse risultanze sono inammissibili in cassazione.

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