Cassazione Penale, Ordinanza n. 31369/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso una sentenza della Corte di appello che, secondo il testo, riguardava solo il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha articolato più censure: i primi due motivi tendevano a rimettere in discussione il giudizio di responsabilità e a dedurre asserite violazioni di legge, nonostante tali profili fossero estranei al devolutum dell'appello e comunque ancorati a valutazioni in fatto; gli altri motivi contestavano la conferma della recidiva, la misura della pena, il mancato riconoscimento della continuazione esterna con altre evasioni già separatamente giudicate e l'esclusione della particolare tenuità del fatto, censurando anche la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i primi due motivi investivano il giudizio di responsabilità pur essendo l'appello limitato al trattamento sanzionatorio, e comunque introducevano censure di fatto non deducibili in sede di legittimità; gli ulteriori motivi sono stati ritenuti infondati perché la Corte territoriale aveva motivato in modo giuridicamente corretto e coerente sulla recidiva, sulla pena, sull'assenza di continuazione esterna e sull'esclusione della particolare tenuità del fatto per la riscontrata abitualità ostativa. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la riscontrata abitualità ostativa
la recidiva è stata confermata come elemento rilevante nel trattamento sanzionatorio
la continuazione esterna è stata esclusa rispetto ad altre evasioni separatamente giudicate
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere proposte per la prima volta censure di fatto o doglianze che esorbitino dall'oggetto devoluto all'appello.
- Quando l'impugnazione di merito è limitata al trattamento sanzionatorio, non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova contestazione del giudizio di responsabilità.
- La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo se presenti manifeste incongruenze logiche o violazioni di legge; non basta una diversa lettura del compendio fattuale.
- La conferma della recidiva, la determinazione della pena, il diniego della continuazione e l'esclusione della particolare tenuità del fatto sono apprezzamenti di merito insindacabili quando sorretti da motivazione coerente e giuridicamente corretta.
- L'abitualità della condotta può costituire ostacolo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Come è indicizzato
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