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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31369/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso una sentenza della Corte di appello che, secondo il testo, riguardava solo il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha articolato più censure: i primi due motivi tendevano a rimettere in discussione il giudizio di responsabilità e a dedurre asserite violazioni di legge, nonostante tali profili fossero estranei al devolutum dell'appello e comunque ancorati a valutazioni in fatto; gli altri motivi contestavano la conferma della recidiva, la misura della pena, il mancato riconoscimento della continuazione esterna con altre evasioni già separatamente giudicate e l'esclusione della particolare tenuità del fatto, censurando anche la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i primi due motivi investivano il giudizio di responsabilità pur essendo l'appello limitato al trattamento sanzionatorio, e comunque introducevano censure di fatto non deducibili in sede di legittimità; gli ulteriori motivi sono stati ritenuti infondati perché la Corte territoriale aveva motivato in modo giuridicamente corretto e coerente sulla recidiva, sulla pena, sull'assenza di continuazione esterna e sull'esclusione della particolare tenuità del fatto per la riscontrata abitualità ostativa. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la riscontrata abitualità ostativa

  • art. 99 c.p.

    la recidiva è stata confermata come elemento rilevante nel trattamento sanzionatorio

  • art. 81 c.p.

    la continuazione esterna è stata esclusa rispetto ad altre evasioni separatamente giudicate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere proposte per la prima volta censure di fatto o doglianze che esorbitino dall'oggetto devoluto all'appello.
  • Quando l'impugnazione di merito è limitata al trattamento sanzionatorio, non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova contestazione del giudizio di responsabilità.
  • La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo se presenti manifeste incongruenze logiche o violazioni di legge; non basta una diversa lettura del compendio fattuale.
  • La conferma della recidiva, la determinazione della pena, il diniego della continuazione e l'esclusione della particolare tenuità del fatto sono apprezzamenti di merito insindacabili quando sorretti da motivazione coerente e giuridicamente corretta.
  • L'abitualità della condotta può costituire ostacolo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaContinuazioneParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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