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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15235/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10/07/2025, in un procedimento per tentata estorsione. Il primo ricorso, proposto da uno degli imputati, censurava la motivazione della condanna per il reato contestato. Il secondo motivo, comune a entrambi, lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità, invocata in relazione alla giurisprudenza costituzionale sopravvenuta. Un ulteriore motivo del primo ricorrente contestava l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, c.p. La Corte ha però ritenuto tutti i motivi generici o meramente ripetitivi delle doglianze già esaminate e respinte in appello, quindi non scrutinabili nel merito in cassazione; per uno dei ricorrenti ha inoltre rilevato che la censura sulla attenuante non era consentita perché vi era stato concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo del primo ricorrente non specifico, perché mera riproposizione delle doglianze di appello; ha ritenuto inammissibile anche la censura comune sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità, poiché anch'essa solo reiterativa e, per uno dei ricorrenti, preclusa dal concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.; ha infine giudicato generico il motivo sull'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3-bis, c.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3, n. 3-bis, c.p.

    La censura sull'aggravante è stata ritenuta generica e quindi non scrutinabile perché non correlata alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il motivo sulla mancata applicazione dell'attenuante non era consentito in cassazione per il ricorrente che aveva definito il giudizio con concordato in appello.

  • Corte Costituzionale n. 120/2023

    Richiamata come fonte della circostanza attenuante del danno di lieve entità invocata dai ricorrenti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre, senza confronto critico specifico, le censure già formulate in appello e disattese con motivazione congrua.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una correlazione effettiva tra le ragioni della decisione impugnata e le censure dedotte; in difetto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La richiesta di riconoscimento di una circostanza attenuante non può essere riesaminata in cassazione quando la questione risulti preclusa dalla definizione concordata del giudizio in appello ex art. 599-bis c.p.p.
  • L'aggravante contestata non può essere utilmente devoluta in cassazione se il motivo non si confronta in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito e si risolve in una mera riproposizione di argomenti già respinti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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