Cassazione Civile, Ordinanza n. 19964/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallito)
La controversia
La controversia riguarda il diniego del beneficio dell’esdebitazione chiesto da un soggetto dichiarato fallito quale socio accomandatario di una società in accomandita semplice, dopo la chiusura del fallimento. La corte d’appello aveva rigettato il reclamo contro il decreto del tribunale che aveva respinto l’istanza, ritenendo insussistente il presupposto oggettivo del soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali: su un passivo ammesso di oltre 1,8 milioni di euro, era stato pagato un solo creditore in misura giudicata irrisoria, mentre gli altri non avevano ricevuto alcun pagamento. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 142 l.fall. e vizio motivazionale, sostenendo che la percentuale di pagamento non poteva qualificarsi come irrisoria e che la corte territoriale non aveva considerato i dati effettivi della liquidazione, tra cui il ricavato modesto della vendita dell’unico immobile e i pagamenti effettuati per spese di procedura e imposte; con il secondo ha dedotto violazione di varie norme civilistiche e processuali per non avere la corte d’appello dichiarato inammissibile, per difetto di valida procura, la costituzione di una società mandataria per conto di una cessionaria del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea l’interpretazione dell’art. 142, comma 2, l.fall. adottata dalla corte d’appello: il beneficio dell’esdebitazione va negato solo se i creditori sono rimasti totalmente insoddisfatti oppure sono stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria; nel caso concreto, il pagamento di un creditore nella misura del 6,02% del proprio credito e del 3,53% del passivo complessivo non poteva considerarsi irrisorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica censura sull’assorbimento operato dal giudice di merito e per mancata illustrazione dell’interesse a far valere l’eccezione di nullità della procura. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e il rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il beneficio dell’esdebitazione richiede il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali; tale requisito sussiste anche se alcuni creditori non sono stati pagati, purché non vi sia totale insoddisfazione o pagamento in misura affatto irrisoria. La valutazione va compiuta in modo costituzionalmente orientato e secondo un prudente apprezzamento non arbitrario del giudice di merito.
È stata richiamata come base della denuncia di violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego dell’esdebitazione.
È stata richiamata nel secondo motivo, insieme ad altre norme, per contestare la validità della procura e la costituzione in giudizio della mandataria.
Richiamata nel secondo motivo in relazione alla contestata spendita del potere rappresentativo della mandataria.
Richiamata nel secondo motivo come parametro della dedotta nullità per difetto di procura.
Richiamata nel secondo motivo tra le norme invocate per sostenere il vizio dell’atto di costituzione.
Richiamata nel secondo motivo come disposizione evocata per la dedotta invalidità dell’atto negoziale/procursorio.
art. 1, comma 6, lett. a, n. 13, legge n. 80/2005
La Corte lo richiama come espressione del favor legislativo per l’istituto dell’esdebitazione, a sostegno di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 142 l.fall.
Massime di principio
- In materia di esdebitazione fallimentare, il presupposto del soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali non richiede il pagamento di tutti i creditori, essendo sufficiente che vi sia stato un riparto che consenta una valutazione comparativa, da parte del giudice di merito, della consistenza di quanto distribuito rispetto al passivo complessivo.
- L’esdebitazione deve essere negata solo quando i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti oppure abbiano ricevuto pagamenti in misura affatto irrisoria; una percentuale di soddisfacimento non meramente simbolica non integra di per sé la condizione ostativa.
- La nozione di "prudente apprezzamento" del giudice nella valutazione del requisito percentuale va riempita di contenuto evitando soluzioni arbitrarie o difformi in casi identici, mediante un’interpretazione coerente con il favor per l’istituto.
- In sede di legittimità, una censura è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non spiega l’interesse concreto a ottenere l’esame della questione asseritamente assorbita.
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