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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27638/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che li aveva dichiarati penalmente responsabili per alcuni furti commessi nel febbraio 2012 (capo g: furto aggravato 15/2/2012; capi j e k: indebito utilizzo di carta di credito e reati connessi il 21/2/2012), condannandoli a 2 anni, 1 mese e 15 giorni di reclusione e 200 euro di multa ciascuno, oltre a riconoscere la continuazione e l'applicazione della recidiva reiterata. I motivi di ricorso denunciavano principalmente: vizio e carenza della motivazione con richiamo all'art. 192 c.p.p. in relazione all'apprezzamento delle prove e all'identificazione degli imputati (assenza di perizia antropometrica e critica degli indizi utilizzati), mancata disapplicazione della recidiva, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancato riconoscimento della particolare tenuità del danno ai sensi dell'art. 62 n.4 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi non superano il vaglio di ammissibilità: le censure si limitavano a contestare la ricostruzione probatoria dei giudici di merito senza indicare specifiche contraddizioni o illogicità della motivazione. La Corte territoriale aveva motivato compiutamente l'identificazione mediante elementi indiziari convergenti (celle telefoniche relative a utenze in uso agli imputati, presenza della Fiat Punto corrispondente, somiglianza fisica nelle riprese video corroborata da indizi materiali quali indumenti e occhiali rinvenuti nella casa degli imputati). La Corte di appello aveva adeguatamente motivato anche l'applicazione della recidiva, richiamando la natura, l'omogeneità e la gravità dei precedenti e la continuità della condotta delinquenziale; aveva altresì motivato il rifiuto delle attenuanti generiche in ragione della gravità dei fatti, dei precedenti e della condotta di vita; infine aveva escluso la tenuità del fatto di cui all'art. 62 n.4 c.p. tenuto conto del danno complessivo (contanti, carnet di assegni, carta, patente, effrazione della portiera; prelievo di 250 euro e possibilità di ulteriori prelievi). Poiché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza, non è stata dichiarata alcuna prescrizione sopravvenuta; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare ciascuno 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti quale parametro per la valutazione della prova; la Corte di cassazione ricorda che l'apprezzamento delle prove resta riserva del giudice di merito salvo motivazione specifica di illogicità o contraddizione.

  • art. 110 cod. pen.

    Contestata in relazione alla partecipazione nei reati; usata dalla Corte d'appello nella ricostruzione della responsabilità concorrente.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base del furto; applicata ai fatti contestati (capo g).

  • art. 625 n.2 cod. pen.

    Aggravante contestata per il furto; la Corte di appello ha riconosciuto la sussistenza in relazione al capo g.

  • d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 55 (oggi art. 493 ter cod. pen.)

    Normativa relativa all'utilizzo indebito di carte di pagamento; richiamata per i capi j e k e valorizzata nella valutazione dell'offensività del fatto.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Criterio di sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione: verifica che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica o contraddittoria; fondamento giuridico per il rigetto dei motivi generici dei ricorrenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte territoriale ha valutato gli elementi di personalità e le modalità del fatto e ha ritenuto di escludere l'attenuante.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Predisposto come norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che, valutando il danno complessivo e le modalità (effrazione, documenti sottratti, prelievo di 250 euro), la tenuità non fosse applicabile.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione); la Corte ha affermato che non è possibile dichiarare la prescrizione quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità per colpa; applicata per disporre il pagamento di 3.000 euro ciascuno.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: i motivi di cassazione devono indicare punti specifici di illogicità o contraddizione della motivazione per essere ammissibili.
  • L'identificazione fondata su elementi indiziari concatenati (dati di aggancio delle celle telefoniche, corrispondenze veicolo/abiti, riprese video) può essere ritenuta sufficiente se la motivazione del giudice di merito risulta coerente e convergente.
  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica che consideri natura e omogeneità dei precedenti, la loro temporalità e la rilevanza ai fini della pericolosità sociale; un'adeguata motivazione sul punto rende il riconoscimento non censurabile.
  • Il giudice può escludere le attenuanti generiche basandosi su uno o più elementi ritenuti prevalenti (gravità del fatto, precedenti, modalità di vita); non è necessario elencare tutti gli elementi dell'art. 133 c.p. se la decisione è adeguatamente motivata su elementi rilevanti.
  • La valutazione della particolare tenuità ai sensi dell'art. 62 n.4 richiede considerazione del danno criminale nella sua globalità, non solo del mero danno patrimoniale immediato; presenza di effrazione, documenti sottratti o potenziale ulteriore danno escludono la tenuità.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza non si può beneficiare della declaratoria di prescrizione sopravvenuta e possono essere imposte sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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