Cassazione Penale, Sentenza n. 27638/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che li aveva dichiarati penalmente responsabili per alcuni furti commessi nel febbraio 2012 (capo g: furto aggravato 15/2/2012; capi j e k: indebito utilizzo di carta di credito e reati connessi il 21/2/2012), condannandoli a 2 anni, 1 mese e 15 giorni di reclusione e 200 euro di multa ciascuno, oltre a riconoscere la continuazione e l'applicazione della recidiva reiterata. I motivi di ricorso denunciavano principalmente: vizio e carenza della motivazione con richiamo all'art. 192 c.p.p. in relazione all'apprezzamento delle prove e all'identificazione degli imputati (assenza di perizia antropometrica e critica degli indizi utilizzati), mancata disapplicazione della recidiva, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancato riconoscimento della particolare tenuità del danno ai sensi dell'art. 62 n.4 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi non superano il vaglio di ammissibilità: le censure si limitavano a contestare la ricostruzione probatoria dei giudici di merito senza indicare specifiche contraddizioni o illogicità della motivazione. La Corte territoriale aveva motivato compiutamente l'identificazione mediante elementi indiziari convergenti (celle telefoniche relative a utenze in uso agli imputati, presenza della Fiat Punto corrispondente, somiglianza fisica nelle riprese video corroborata da indizi materiali quali indumenti e occhiali rinvenuti nella casa degli imputati). La Corte di appello aveva adeguatamente motivato anche l'applicazione della recidiva, richiamando la natura, l'omogeneità e la gravità dei precedenti e la continuità della condotta delinquenziale; aveva altresì motivato il rifiuto delle attenuanti generiche in ragione della gravità dei fatti, dei precedenti e della condotta di vita; infine aveva escluso la tenuità del fatto di cui all'art. 62 n.4 c.p. tenuto conto del danno complessivo (contanti, carnet di assegni, carta, patente, effrazione della portiera; prelievo di 250 euro e possibilità di ulteriori prelievi). Poiché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza, non è stata dichiarata alcuna prescrizione sopravvenuta; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare ciascuno 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamata dai ricorrenti quale parametro per la valutazione della prova; la Corte di cassazione ricorda che l'apprezzamento delle prove resta riserva del giudice di merito salvo motivazione specifica di illogicità o contraddizione.
Contestata in relazione alla partecipazione nei reati; usata dalla Corte d'appello nella ricostruzione della responsabilità concorrente.
Norma base del furto; applicata ai fatti contestati (capo g).
Aggravante contestata per il furto; la Corte di appello ha riconosciuto la sussistenza in relazione al capo g.
d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 55 (oggi art. 493 ter cod. pen.)
Normativa relativa all'utilizzo indebito di carte di pagamento; richiamata per i capi j e k e valorizzata nella valutazione dell'offensività del fatto.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione: verifica che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica o contraddittoria; fondamento giuridico per il rigetto dei motivi generici dei ricorrenti.
Principi per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte territoriale ha valutato gli elementi di personalità e le modalità del fatto e ha ritenuto di escludere l'attenuante.
Predisposto come norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che, valutando il danno complessivo e le modalità (effrazione, documenti sottratti, prelievo di 250 euro), la tenuità non fosse applicabile.
Norma sulle cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione); la Corte ha affermato che non è possibile dichiarare la prescrizione quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Previsione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità per colpa; applicata per disporre il pagamento di 3.000 euro ciascuno.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: i motivi di cassazione devono indicare punti specifici di illogicità o contraddizione della motivazione per essere ammissibili.
- L'identificazione fondata su elementi indiziari concatenati (dati di aggancio delle celle telefoniche, corrispondenze veicolo/abiti, riprese video) può essere ritenuta sufficiente se la motivazione del giudice di merito risulta coerente e convergente.
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica che consideri natura e omogeneità dei precedenti, la loro temporalità e la rilevanza ai fini della pericolosità sociale; un'adeguata motivazione sul punto rende il riconoscimento non censurabile.
- Il giudice può escludere le attenuanti generiche basandosi su uno o più elementi ritenuti prevalenti (gravità del fatto, precedenti, modalità di vita); non è necessario elencare tutti gli elementi dell'art. 133 c.p. se la decisione è adeguatamente motivata su elementi rilevanti.
- La valutazione della particolare tenuità ai sensi dell'art. 62 n.4 richiede considerazione del danno criminale nella sua globalità, non solo del mero danno patrimoniale immediato; presenza di effrazione, documenti sottratti o potenziale ulteriore danno escludono la tenuità.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza non si può beneficiare della declaratoria di prescrizione sopravvenuta e possono essere imposte sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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