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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16396/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena originariamente concessa con sentenza irrevocabile di condanna per peculato. La revoca era stata disposta dopo che l'interessato era stato successivamente condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per furto aggravato commesso in data anteriore rispetto al reato oggetto della prima condanna. Il ricorso, per come emerge dal testo, contestava la legittimità della revoca del beneficio; la Corte rileva però che si trattava di revoca obbligatoria ex lege, conseguente alla sopravvenuta conoscenza di un'altra condanna per delitto anteriormente commesso che, sommata alla precedente, superava i limiti di pena previsti per la sospensione condizionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale fosse obbligatoria ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, c.p., poiché l'imputato aveva riportato una successiva condanna per un delitto commesso prima del reato oggetto del beneficio, e la pena complessiva superava i limiti di cui all'art. 163 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice della condanna che aveva originariamente consentito la concessione della sospensione condizionale della pena.

  • artt. 624 e 625 c.p.

    Richiamati quale base della successiva condanna per furto aggravato, rilevante ai fini della revoca del beneficio.

  • art. 168, primo comma, n. 1, c.p.

    "un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedente, supera i limiti di pena stabiliti dall'art. 163 c.p."

    La revoca della sospensione condizionale è obbligatoria, ha natura dichiarativa e non richiede valutazioni discrezionali, essendo sufficiente la presenza della condanna successiva per delitto anteriore che faccia superare i limiti di pena.

  • art. 163 c.p.

    È il parametro dei limiti di pena oltre i quali il beneficio della sospensione condizionale non può mantenersi quando opera la causa di revoca obbligatoria.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando il condannato riporti un'altra condanna per un delitto commesso anteriormente e il cumulo delle pene superi i limiti previsti per la concessione del beneficio.
  • In presenza dei presupposti di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, c.p., il giudice dell'esecuzione non compie una valutazione discrezionale, ma prende atto di una causa legale di revoca avente natura dichiarativa.
  • Quando il ricorso contesta un provvedimento di revoca imposto dalla legge e fondato su dati oggettivi già accertati, la doglianza è destinata all'inammissibilità se non confronta correttamente il presupposto normativo della revoca.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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