Sentenza del 09/06/2021 n. 15976 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contenzioso riguardava pretese creditorie per accise sull'energia elettrica e addizionali provinciali per il periodo 1/1/2006-31/1/2008. L'Agenzia sosteneva che Axxxx vendesse energia a terzi operanti nello stesso sito industriale e quindi non potesse beneficiare delle agevolazioni previste per il consumo "in proprio" (soglia 1.200.000 kWh mensili e 200.000 kWh per addizionali). La CTR aveva qualificato Axxxx come "cliente grossista" e "venditore di fatto", rendendola quindi soggetto passivo e responsabile per l'imposta non versata dai cessionari. La ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione delle norme del TUA e correlate, chiedendo la cassazione della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il rapporto fiscale rilevante sia esclusivamente tra il produttore/fatturante dell'energia e l'ente impositore: l'obbligazione d'accisa sorge alla fabbricazione e diventa esigibile con l'immissione in consumo, con la fatturazione al consumatore finale quale indicatore di esigibilità. Le cessioni intermedie e i rapporti contrattuali multiservice tra Axxxx e le società terze hanno rilievo privatistico e non tributario; pertanto la CTR aveva erroneamente qualificato Axxxx come soggetto passivo/dovendosi ritenere responsabile per l'imposta dei cessionari. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso della società contribuente, compensando le spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 2
prescrive il momento di nascita dell'obbligazione e la condizione di esigibilità legata all'immissione in consumo
L'accisa sorge alla fabbricazione/importazione; l'esigibilità è condizionata all'immissione in consumo, che concretizza la capacità contributiva
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), artt. 52, 53, 54 e 56
disciplinano l'imposta di fabbricazione sull'energia elettrica e la figura del soggetto passivo
Il soggetto passivo è tipicamente il produttore (officina di produzione) e sono equiparati gli acquirenti che acquistano per rivendita; la fatturazione al consumatore finale rileva come condizione di esigibilità
novellazione del TUA applicabile parzialmente al periodo
La riforma non ha sostanzialmente alterato i presupposti del tributo: resta centrale la produzione/immissione in consumo
richiamato nella censura della ricorrente
Citato in relazione alla disciplina delle accise, ma la Corte ha deciso sulla base del TUA e della nozione di immissione in consumo
D.Lgs. n. 79/1999, art. 2, comma 5
richiamato dalla ricorrente
Richiami normativi utilizzati dai ricorrenti per sostenere la corretta qualificazione dei rapporti, non decisive rispetto al principio dell'immissione in consumo
Direttiva 2003/96/CE e Direttiva 2008/118/CE
diritto unionale di riferimento
Confermano il principio che la tassazione deve essere collegata alla reale immissione in consumo e alla capacità contributiva; la Corte europea e la Corte di legittimità sono state richiamate per coerenza interpretativa
Giurisprudenza nazionale e comunitaria
es. Cass. sez. U., 33687/2018; Cass. 10684/2020; C-31/17 (Cristal Union)
Costituiscono pacchetto interpretativo che sostiene che la fatturazione al consumatore finale e la produzione/immissione in consumo determinano la qualità di soggetto passivo; le cessioni intermedie hanno rilievo privatistico
Massime di principio
- Per le accise sull'energia elettrica rileva la sostanza economica: il presupposto è la produzione dell'energia e l'esigibilità dipende dall'immissione in consumo, non dalla mera titolazione contrattuale.
- Chi effettivamente produce o fattura l'energia ai consumatori finali è il soggetto fiscalmente rilevante; soggetti che svolgono funzioni di intermediazione o multiservice non vengono automaticamente qualificati come produttori/soggetti passivi solo in virtù dei contratti sottoscritti.
- Nelle verifiche va accertato se il sito abbia la qualità di "opificio/ officina di produzione" e chi effettua la fatturazione al consumatore finale: tali elementi determinano l'applicabilità delle agevolazioni per consumo "in proprio".
- La qualificazione civilistica/formale dei rapporti (es. contratti di service, multiservice) non può sostituire l'analisi tributaria sostanziale: rapporti intermedi tra produttore e utilizzatore finale hanno natura privatistica salvo che si configuri effettiva produzione o fatturazione imponibile.
- In casi analoghi occorre documentare l'effettiva immissione in consumo per beneficiare di aliquote ridotte o esenzioni; in assenza di immissione in consumo la pretesa erariale può trovare fondamento, ma bisogna verificare chi, nel sistema dei flussi e della fatturazione, è il soggetto passivo.
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