Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24074/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito della responsabilità, ma conferma implicitamente la tenuta della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti invocati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva definito il giudizio a suo carico. I motivi dedotti riguardavano, in sintesi, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la censura di eccessività della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti era sorretto da motivazione logica e coerente, fondata sulle modalità del fatto e sul comportamento processuale dell'imputato, ritenuto contraddittorio e poco credibile. Il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto assolutamente generico, perché privo di specifiche argomentazioni correlate. Il secondo motivo sulla pena è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. proc pen

    Il richiamo è stato utilizzato nel ricorso per denunciare una pretesa violazione di legge; la Corte ha rilevato che la censura era, in realtà, generica e non sorretta da specifica argomentazione.

  • art. 131-bis c.p.

    rectius art 131-bis cod. pen.

    La Corte rileva la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la censura è dichiarata inammissibile per assoluta genericità.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla nel quadro dei criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La pena base e gli aumenti/diminuzioni per le circostanze devono essere determinati in aderenza ai criteri di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione sia manifestamente illogica o mancante; non è necessario che il giudice confuti analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da una deduzione specifica e correlata ai parametri di legge; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La determinazione della pena, compresi la scelta della pena base e gli aumenti o diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali e con motivazione congrua.
  • Quando la motivazione di merito richiama in modo coerente le modalità del fatto e la condotta processuale dell'imputato, la censura sulla misura della pena o sul diniego delle attenuanti non può essere accolta in cassazione se non emergono evidenti illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.