Cassazione Penale, Sentenza n. 19626/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la rideterminazione della pena in sede di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), denunciando la mancata applicazione degli istituti di giustizia riparativa e, soprattutto, la violazione dell'art. 545-bis c.p.p. (omesso avviso sulla possibilità di conversione della pena detentiva non superiore a quattro anni) nonché un vizio di motivazione su tale questione. La difesa ha sostenuto che, per età e limitata gravità del fatto, avrebbe dovuto valutarsi l'applicabilità dell'art. 545-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. sia applicabile solo al giudizio ordinario e non alle procedure a pena concordata (patteggiamento o concordato in appello ex art. 444 e 599-bis c.p.p.). Per le procedure a pena concordata la possibilità di sostituire la pena detentiva con una sanzione sostitutiva deve essere espressamente prevista nell'accordo tra le parti; in mancanza, il giudice non può invocare l'art. 545-bis come rimedio. Nel caso concreto la richiesta di pena sostitutiva non era stata inclusa nel concordato e la modifica normativa che consente la richiesta in appello era vigente ma non era stata sfruttata: pertanto nessun vizio di omissione e la doglianza è infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello: consente la rideterminazione della pena concordata tra le parti e ora prevede, se richiesto per tempo, la possibilità di chiedere la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva; tuttavia la sostituzione deve essere parte dell'accordo.
Il comma 1 obbliga, nel giudizio ordinario per pene detentive non superiori a quattro anni, ad avvisare le parti della possibilità di conversione in sanzione sostitutiva. La Corte ha interpretato tale disposizione come applicabile esclusivamente al giudizio ordinario e non alle procedure a pena concordata (patteggiamento o concordato in appello).
Norma sul patteggiamento in primo grado. La Corte richiama l'orientamento secondo cui l'art. 545-bis non si applica al patteggiamento, salvo che la sostituzione della pena sia esplicitamente prevista nell'accordo.
Norma richiamata dall'art. 599-bis in caso di rinvio dell'udienza per valutare la sostituzione: prevede che, se si rinvia per decidere su una pena sostitutiva, si applichino le disposizioni del secondo comma dell'art. 545-bis (procedimento per individuare la pena sostitutiva), ma non richiama il primo comma dell'art. 545-bis.
art. 448, comma 1-bis cod. proc. pen.
Previsione parallela nella disciplina del patteggiamento che stabilisce modalità per chiedere la sostituzione della pena quando il consenso è acquisito ma la decisione va rinviata; usata dalla Corte per evidenziare la distinzione tra giudizio ordinario e riti concordati.
Norma sulle pene sostitutive richiamata: la Corte segnala che il giudice può applicare una delle pene sostitutive previste purché tale opzione sia stata oggetto dell'accordo.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Riferimento alle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689/1981: la possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena alternativa è ammessa nelle procedure concordate solo se inclusa nell'accordo.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
Le modifiche normative hanno introdotto novità sul patteggiamento e sul concordato in appello riguardo alla possibilità di chiedere pene sostitutive; la Corte le interpreta come conferma che, nel rito concordato, la sostituzione va richiesta e inclusa nel patto (termine di 15 giorni prima dell'udienza per l'istanza in appello).
Massime di principio
- L'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. (avviso sulla possibilità di conversione della pena) si applica al giudizio ordinario e non può essere invocato per invalidare un concordato in appello o un patteggiamento se la richiesta di pena sostitutiva non è stata inclusa nell'accordo.
- Nelle procedure a pena concordata (patteggiamento o concordato in appello) la possibilità di ottenere la sostituzione della pena detentiva con una pena alternativa deve essere espressamente prevista e richiesta nel patto; in mancanza, il ricorso per cassazione volto a contestare l'omissione dell'avviso ex art. 545-bis è infondato.
- Dopo le modifiche normative (d.lgs. 150/2022 e d.lgs. 31/2024) chi propone un concordato che intende ottenere una pena sostitutiva deve inserire esplicitamente tale richiesta nella proposta e rispettare i termini procedurali (es. 15 giorni prima dell'udienza in appello), altrimenti perde la possibilità di lamentarne l'omissione.
- Se si ritiene che per età, gravità o altre circostanze si debba tentare una soluzione sostitutiva o riparativa, la difesa deve formalizzare tale istanza nella fase di accordo; non è efficace invocare dopo la decisione l'applicazione dell'art. 545-bis per ottenere la conversione.
- In caso di dubbio procedurale è consigliabile prevedere nel capo di imputazione concordato sia la pena detentiva che l'alternativa (pena sostitutiva) e documentare il consenso dell'imputato, per evitare che la mancata previsione nell'accordo determini il rigetto di futuri rilievi in Cassazione.
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