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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14939/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un ente provinciale aveva affidato a una società una consulenza per la gestione di operazioni in derivati e, sulla base di tale attività, aveva poi stipulato due interest rate swap. In seguito ha convenuto la società davanti al Tribunale italiano chiedendo, in via principale, il risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di consulenza; in via alternativa, il risarcimento per responsabilità precontrattuale o aquiliana; in via subordinata, la nullità del contratto di swap del 2005 con restituzione delle somme versate; in ulteriore subordine, la risoluzione per inadempimento del medesimo swap. La società ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la clausola di proroga contenuta nel clausolario ISDA devolvesse le controversie al giudice britannico, anche in relazione alle domande risarcitorie e alla nullità/risoluzione del derivato. Ha inoltre dedotto che la lite italiana coincidesse sostanzialmente con quella successivamente promossa in Inghilterra. I motivi di ricorso erano quattro e miravano tutti a far dichiarare la giurisdizione del giudice inglese: primo, sulla domanda di nullità dello swap; secondo, sulla domanda principale di risarcimento per inadempimento del contratto di consulenza; terzo, sulla domanda alternativa di responsabilità precontrattuale/extracontrattuale; quarto, sulla domanda di risoluzione dello swap. La Corte ha respinto tutte le censure, affermando che la giurisdizione si determina sulla base della domanda principale e non delle domande subordinate, che nel caso concreto le domande principali riguardavano l'inadempimento del contratto di consulenza e la violazione dei doveri informativi/precontrattuali, e che la clausola ISDA si riferiva alle controversie sullo swap, non al diverso rapporto di consulenza. Ha ritenuto irrilevante, ai fini del regolamento, la successiva pronuncia della High Court di Londra, demandando al giudice di merito la verifica della eventuale litispendenza internazionale e degli effetti della sentenza straniera. Il regolamento di giurisdizione è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate tutte le doglianze sulla giurisdizione. Ha escluso l'inammissibilità del regolamento, poiché il Tribunale aveva espressamente riservato la questione di giurisdizione. Nel merito, ha stabilito che la giurisdizione va valutata in relazione alla domanda principale proposta dall'attore, non alle domande subordinate. Poiché la domanda principale era di risarcimento del danno per inadempimento del contratto di consulenza e, alternativamente, per responsabilità precontrattuale o aquiliana, e non riguardava il contratto di swap, la clausola di proroga contenuta nel clausolario ISDA non sottraeva la controversia al giudice italiano. Anche la domanda di nullità e quella di risoluzione dello swap, essendo formulate in via subordinata, non assumevano rilievo ai fini del riparto di giurisdizione. La sopravvenuta sentenza della High Court di Londra è stata considerata irrilevante nel presente giudizio di regolamento. Spese demandate al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 13 clausolario ISDA

    clausola di proroga della giurisdizione

    La clausola riguarda le controversie inerenti il contratto di swap, non le domande concernenti il diverso contratto di consulenza; in ogni caso non sposta la giurisdizione rispetto alla domanda principale individuata dall'attore.

  • art. 1453 c.c.

    risoluzione per inadempimento

    Richiamato come base della domanda subordinata di risoluzione del contratto di swap.

  • art. 183 c.p.c. (vecchio testo)

    termini ex art. 183 (vecchio testo) c.p.c.

    Il Tribunale aveva riservato ogni questione sulla giurisdizione, sicché il regolamento non era inammissibile.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    vincolo di pregiudizialità

    Se tra due domande manca un vincolo di pregiudizialità, la parte può legittimamente proporle in via principale e subordinata senza che tale scelta sia sindacabile ai fini della giurisdizione.

  • art. 41 c.p.c.

    Il regolamento di giurisdizione non consente di accertare l'incidenza nel merito della sentenza straniera, perché ciò richiederebbe attività istruttoria incompatibile con il giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina avendo riguardo alla domanda principale effettivamente proposta dall'attore; le domande subordinate non possono fondare da sole la giurisdizione se la principale è devoluta ad altro giudice o a diversa clausola attributiva.
  • La qualificazione del petitum sostanziale richiede di guardare al fatto costitutivo della pretesa, non al solo risultato pratico perseguito: domande di nullità, risoluzione e risarcimento possono convergere sul piano economico ma restano distinte per causa petendi e onere probatorio.
  • Una clausola di proroga della giurisdizione riferita a un determinato contratto non si estende automaticamente a pretese relative a un diverso rapporto contrattuale, ancorché collegato economicamente o funzionalmente al primo.
  • La scelta dell'attore di formulare una domanda in via subordinata, quando le pretese non sono giuridicamente pregiudiziali tra loro, rientra nel diritto di difesa e non può essere disconosciuta come artificiosa ai fini del riparto di giurisdizione.
  • Nel regolamento di giurisdizione non può essere valutata compiutamente la rilevanza sostanziale di una sentenza straniera sopravvenuta sul merito della lite; tale verifica compete al giudice di merito, anche per l'eventuale profilo di litispendenza o di effetti preclusivi.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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