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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02091/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da tre pignoramenti presso terzi promossi da una creditrice sulla base di un titolo giudiziale nei confronti di una società debitrice. Dopo che nella prima procedura era stata emessa un'ordinanza di assegnazione ritenuta dal giudice satisfattiva del credito, la debitrice ha proposto opposizione all'esecuzione nelle altre due procedure, deducendo, nella seconda, la compensazione del credito azionato con propri controcrediti per spese processuali e, nella terza, l'estinzione del credito per effetto dell'assegnazione già disposta, oltre all'erroneo computo delle spese del precetto. Riuniti i procedimenti e instaurato il giudizio ex art. 548 c.p.c. per mancata dichiarazione del terzo, il giudice di pace ha ritenuto abusivo il frazionamento dell'azione esecutiva e ha condannato la creditrice anche al risarcimento ex art. 96 c.p.c. In appello il Tribunale ha parzialmente riformato, dichiarando insussistente il diritto di proseguire le esecuzioni e confermando il resto. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e omesso esame, sostenendo che l'ordinanza di assegnazione non estingue di per sé il credito senza prova dell'effettivo pagamento delle somme; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna integrale alle spese nonostante l'accoglimento parziale dell'appello; 3) ulteriore censura sulle spese, invocando la soccombenza reciproca e chiedendo la rimessione alle Sezioni Unite per un preteso contrasto giurisprudenziale sulla natura satisfattiva dell'ordinanza di assegnazione e sulla possibilità di promuovere più esecuzioni sino al completo soddisfacimento del credito.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha rilevato d'ufficio una nullità processuale derivante dalla mancata partecipazione al giudizio dei terzi pignorati, ritenuti litisconsorti necessari nel procedimento di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. e ha rinviato la causa al giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 369, secondo comma, c.p.c.

    L'omessa produzione della copia notificata della sentenza impugnata non comporta improcedibilità quando dal ricorso risulti comunque raggiunto lo scopo di consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    La Corte richiama il termine breve per verificare la tempestività del ricorso in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    È il contenitore delle censure mosse dalla ricorrente in punto di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 2928 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione agli effetti dell'ordinanza di assegnazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono evocati dalla ricorrente in relazione alla valutazione della prova e alla dedotta mancanza di accertamento del pagamento effettivo.

  • art. 548 c.p.c.

    Viene richiamato il giudizio introdotto a seguito della mancata dichiarazione del terzo pignorato.

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva è il provvedimento attorno al quale si controverte in ordine ai suoi effetti sul credito.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Sono invocati per contestare la regolazione delle spese di lite in presenza di accoglimento solo parziale dell'impugnazione.

  • art. 96 c.p.c.

    Il giudice di pace aveva condannato la procedente al risarcimento del danno per abuso del processo esecutivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 545 c.p.c.

    È richiamato per descrivere gli obblighi del terzo pignorato conseguenti al pignoramento.

  • art. 546 c.p.c.

    È richiamato per descrivere gli obblighi del terzo pignorato conseguenti al pignoramento.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    Se in appello emerge la violazione del litisconsorzio necessario, il giudice deve rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    In cassazione, accertata la nullità per mancata integrazione del contraddittorio, si impone la cassazione con rinvio al primo giudice.

Massime di principio

  • Nel processo di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il terzo pignorato va considerato litisconsorte necessario in modo generale e non solo quando abbia un interesse concreto all'esito della lite, poiché l'opposizione incide comunque sui suoi obblighi derivanti dal pignoramento.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; se il vizio non è stato sanato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al primo giudice.
  • L'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata non rende necessariamente improcedibile il ricorso per cassazione se, dal contenuto del ricorso, risulta comunque verificabile la tempestività dell'impugnazione.
  • Quando il giudizio è travolto da un vizio originario del contraddittorio, la Corte non esamina i motivi di ricorso sul merito della controversia.
  • Nelle opposizioni esecutive che investono l'effetto satisfattivo o estintivo di un'ordinanza di assegnazione, la questione incide sul rapporto tra il titolo esecutivo e la persistenza del diritto a proseguire l'esecuzione, ma resta assorbita se manca il contraddittorio necessario.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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