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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28926/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 per Ires, Iva, Irap, interessi e sanzioni, fondato sulla disciplina delle società di comodo. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione e confermato l'annullamento dell'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 4-bis, della L. n. 724 del 1994, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non obbligatoria l'istanza di interpello disapplicativo per superare la presunzione di non operatività. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'interpello disapplicativo in materia di società di comodo non costituisce condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale del contribuente. Il contribuente, anche in assenza di interpello, può contestare l'atto impositivo e dimostrare in giudizio, senza preclusioni, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della norma antielusiva, provando una situazione oggettiva a sé non imputabile che abbia impedito il raggiungimento dei ricavi minimi. Poiché la CTR si è attenuta a tali principi, il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.

  • art. 30, comma 4-bis, L. 21 dicembre 1994, n. 724

    disciplina richiamata in tema di società di comodo e interpello disapplicativo; la Corte ribadisce che l'interpello non è condizione necessaria per ottenere in giudizio la disapplicazione della presunzione di non operatività.

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme agli altri principi costituzionali a fondamento della piena tutela giurisdizionale del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    richiamato a sostegno della possibilità per il contribuente di provare l'insussistenza del presupposto antielusivo.

  • art. 97 Cost.

    richiamato a supporto del buon andamento dell'amministrazione, senza effetto preclusivo della tutela in giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato per l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di società di comodo, l'interpello disapplicativo non ha natura di condizione di procedibilità né di limite alla tutela giurisdizionale del contribuente.
  • Il contribuente può sempre impugnare l'atto impositivo e, anche senza avere presentato interpello, superare in giudizio la presunzione legale di non operatività offrendo prova contraria qualificata.
  • La prova contraria alla presunzione di non operatività deve riguardare una situazione oggettiva, non imputabile al contribuente, che abbia reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo previsto dalla legge.
  • Quando il giudice di merito si conforma a tale impostazione, la censura di violazione di legge è infondata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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