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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11650/2020 del 16/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente asilo)

La controversia

Il richiedente asilo, cittadino straniero, aveva riferito che il padre e il fratello gli avevano impedito di studiare, lo avevano picchiato più volte e infine estromesso dalla famiglia, in un contesto regionale e sociopolitico caratterizzato da instabilità e violenza. Il Tribunale di Torino, confermando il provvedimento della Commissione territoriale, aveva negato le forme di protezione internazionale richieste. La Corte d’appello di Trento, con sentenza del 19 luglio 2018, aveva accolto il gravame limitatamente alla protezione umanitaria. Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Ha sostenuto che la Corte d’appello avesse attribuito rilievo indebito all’integrazione sociale in Italia e alla generica compromissione dei diritti umani nel Paese d’origine, senza un’adeguata valutazione comparativa soggettiva e oggettiva riferita alla situazione attuale e senza riscontri individualizzanti. Ha inoltre dedotto che gli scontri nella regione di provenienza, pur in un quadro di insicurezza e precarietà, fossero a bassa intensità e non coinvolgessero la maggioranza della popolazione. Il richiedente non ha svolto difese scritte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse svolto la valutazione comparativa richiesta, accertando che il rimpatrio avrebbe reso il richiedente vulnerabile per la perdita del legame familiare e della protezione che ne derivava, nonché dell’inserimento sociale indispensabile alla sopravvivenza in un contesto di povertà, violenza e sopruso. Ha inoltre considerato l’inserimento raggiunto in Italia, documentato dall’assunzione, sebbene a tempo determinato, presso una struttura alberghiera in una zona a vocazione turistica. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il resistente non aveva predisposto difese scritte. La Corte ha precisato che l’amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    Il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha effettuato la valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/2018), avendo verificato che se il ricorrente fosse rimpatriato diverrebbe soggetto vulnerabile, a causa del venir meno, con il legame familiare e con la protezione che dallo stesso deriva, di quell’imprescindibile inserimento sociale necessario per la sopravvivenza in un contesto caratterizzato da povertà, violenza e sopruso. Mentre, d’altra parte, lo stesso richiedente risulta inserito nella nuova realtà sociale avendo ottenuto un’assunzione, anche se con contratto a termine, in una struttura alberghiera sita in una zona ad elevata vocazione turistica.

    La valutazione della protezione umanitaria richiede una comparazione tra la condizione individuale del richiedente in caso di rimpatrio e il percorso di inserimento nel Paese ospitante. Nel caso concreto la vulnerabilità è stata ravvisata nel venir meno dei legami e della protezione familiare, in rapporto alle condizioni di povertà, violenza e sopruso del contesto di origine, tenendo conto anche dell’inserimento sociale in Italia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    L’Amministrazione statale censura la decisione della Corte d’Appello per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la medesima Corte d’appello di Trento avrebbe erroneamente valorizzato, quali presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, tanto l’integrazione sociale dello straniero, quanto la generica compromissione dei diritti umani cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di eventuale rientro in Senegal.

    La disposizione è richiamata quale parametro processuale della censura di violazione di legge; la Corte non enuncia una regola interpretativa autonoma su tale norma, ma rigetta la censura perché la valutazione comparativa compiuta in appello è stata ritenuta corretta.

Massime di principio

  • Nel decidere sulla protezione umanitaria, occorre una valutazione comparativa individualizzata tra la situazione del richiedente in caso di rimpatrio e il grado di inserimento raggiunto nel Paese ospitante.
  • La vulnerabilità in caso di rimpatrio può risultare, in concreto, dalla perdita dei legami familiari e della protezione da essi derivante, quando tale perdita comprometta l’inserimento sociale necessario alla sopravvivenza in un contesto di povertà, violenza e sopruso.
  • L’inserimento sociale nel Paese ospitante può essere valutato anche considerando l’assunzione lavorativa, pur se regolata da un contratto a termine; tale elemento va apprezzato nel quadro della comparazione complessiva e non isolatamente.
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