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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11668/2020 del 16/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 20 ottobre 2017, aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado che aveva confermato il diniego della protezione internazionale. Il richiedente aveva riferito di essere stato condannato all’ergastolo in Pakistan per l’omicidio della fidanzata, trovata bruciata in una stalla appartenente alla sua famiglia, ma non aveva saputo precisare se la condanna fosse stata impugnata né con quale esito. Aveva sostenuto di essere stato accusato ingiustamente dai parenti della vittima, che osteggiavano la relazione per ragioni religiose: la famiglia della ragazza era sciita, mentre lui era sunnita. La Corte d’appello aveva applicato le cause di esclusione dalla protezione internazionale, attribuendo rilievo alla condanna straniera e ritenendo non provata la sua trasformazione in una pena più grave o capitale; aveva inoltre escluso in concreto la protezione umanitaria, ravvisando nella partenza l’intento di sottrarsi ai parenti della vittima e alla condanna. Con il primo motivo il richiedente ha denunciato violazione degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 251/2007: le cause di esclusione avrebbero richiesto una valutazione rigorosa e individualizzata, compresa la verifica della definitività della condanna e delle condizioni in cui si era svolto il processo, nonché delle allegazioni di persecuzione e dei rischi connessi al rientro. Con il secondo motivo, assorbito, ha denunciato violazione delle norme sulla protezione umanitaria e del principio di non refoulement, richiamando il rischio di pena di morte o di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU e la propria vulnerabilità, integrazione lavorativa e sociale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha precisato che la causa di esclusione può essere rilevata d’ufficio anche in appello, ma che la sua applicazione non può fondarsi sul mero rilievo attribuito a una sentenza straniera: il giudice deve accertare autonomamente, con rigore e sulla base del parametro della gravità del reato secondo la legge italiana, se sussistano fondati motivi per ritenere che il richiedente lo abbia commesso, confrontandosi puntualmente con le sue deduzioni e con le circostanze concrete. Nel caso specifico, la Corte d’appello non aveva esaminato adeguatamente la portata della decisione pakistana né la dedotta macchinazione per ragioni religiose, adottando così un metro valutativo erroneo. Il secondo motivo, relativo alla protezione umanitaria, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 251/2007

    l’esclusione dello “status” di rifugiato politico e dello “status” di protezione sussidiaria, previste rispettivamente dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, comma 2, lett. b) e art. 16, comma 1, lett. b), richiede l’accertamento dell’avvenuta commissione di reati fuori del territorio italiano, da qualificai si gravi alla luce del parametro della pena edittale prevista dalla legge italiana per quel medesimo illecito

    L’esclusione dallo status di rifugiato presuppone l’accertamento che il richiedente abbia commesso all’estero un reato qualificabile come grave secondo la pena edittale prevista dalla legge italiana per il medesimo illecito; tale accertamento non può essere sostituito dal mero richiamo a una condanna straniera.

  • art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 251/2007

    le norme non attribuiscono valore decisivo all’esistenza di una sentenza straniera (anche perchè sarebbe singolare l’attribuzione di un valore vincolante ad una decisione giurisdizionale straniera ex se e in mancanza di una esplicita deroga ai criteri generali di cui alla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64) ma impongono al giudice una valutazione autonoma che si dia carico di affrontare anche le deduzioni del richiedente, dal momento che le cause di esclusione vanno accertate con rigore e a carico dello Stato.

    Per escludere la protezione sussidiaria il giudice deve svolgere una valutazione autonoma e rigorosa, confrontandosi con le deduzioni del richiedente; la sentenza straniera non ha, di per sé, valore decisivo o vincolante.

  • art. 64, L. 31 maggio 1995, n. 218

    le norme non attribuiscono valore decisivo all’esistenza di una sentenza straniera (anche perchè sarebbe singolare l’attribuzione di un valore vincolante ad una decisione giurisdizionale straniera ex se e in mancanza di una esplicita deroga ai criteri generali di cui alla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64) ma impongono al giudice una valutazione autonoma che si dia carico di affrontare anche le deduzioni del richiedente, dal momento che le cause di esclusione vanno accertate con rigore e a carico dello Stato.

    In assenza di un’espressa deroga ai criteri generali di riconoscimento, la decisione straniera non vincola automaticamente il giudice chiamato a valutare una causa di esclusione dalla protezione.

  • art. 10, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 251/2007 e art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 251/2007

    Nel caso di specie, pertanto, il mero rilievo attribuito alla sentenza pakistana senza alcun esame della concreta portata della decisione e una puntuale considerazione delle specifiche circostanze dedotte dal ricorrente quanto ai fatto che la prima, da lui stesso prodotta, sarebbe il frutto di una macchinazione per ragioni religiose ai suoi danni, esprime esattamente un’errata applicazione della norma giuridica, in ragione dell’inesatto metro valutativo adottato.

    È erronea l’applicazione delle cause di esclusione quando il giudice si limita a valorizzare la sentenza straniera senza esaminarne concretamente la portata e senza valutare in modo puntuale le allegazioni individuali del richiedente.

  • art. 360 c.p.c.

    Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, comma 2, lett. b) e art. 16, comma 1, lett. b).

    La Corte esamina il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione delle norme sulle cause di esclusione dalla protezione; il testo non enuncia una regola autonoma sull’art. 360 c.p.c.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    Il ricorrente lamenta la violazione del principio di non refoulement con riferimento all’art. 3 della CEDU, anche in relazione al rischio dell’applicazione della pena di morte e dall’altro lamenta la mancata considerazione della grave situazione di vulnerabilità personale della situazione di buona integrazione lavorativa e sociale del ricorrente.

    La norma è richiamata nel motivo sulla protezione umanitaria, ma la Corte dichiara tale motivo assorbito e non ne svolge una valutazione di merito.

  • art. 19, D.Lgs. n. 286/1998

    Il ricorrente lamenta la violazione del principio di non refoulement con riferimento all’art. 3 della CEDU, anche in relazione al rischio dell’applicazione della pena di morte e dall’altro lamenta la mancata considerazione della grave situazione di vulnerabilità personale della situazione di buona integrazione lavorativa e sociale del ricorrente.

    La norma è richiamata dal ricorrente in relazione al divieto di respingimento, ma la relativa censura è assorbita e non viene decisa nel merito.

  • art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008

    Il ricorrente lamenta la violazione del principio di non refoulement con riferimento all’art. 3 della CEDU, anche in relazione al rischio dell’applicazione della pena di morte e dall’altro lamenta la mancata considerazione della grave situazione di vulnerabilità personale della situazione di buona integrazione lavorativa e sociale del ricorrente.

    La disposizione è indicata tra le norme relative alla protezione umanitaria, ma il motivo che la invoca è assorbito dall’accoglimento della prima censura.

  • art. 378 c.p.c.

    Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

    La norma è menzionata esclusivamente in relazione al deposito della memoria; la sentenza non ne ricava una regola interpretativa.

  • art. 27 Cost.

    Sottolineato che nè la Commissione territoriale competente, nè il giudice di primo grado avevano ritenuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di esclusione, il ricorrente osserva che la necessaria cautela nella applicazione delle cause di esclusione, da accompagnare ad una completa valutazione delle circostanze del caso di specie, impone di verificare se la sentenza sia divenuta definitiva, all’esito di un giudizio in cui sia stato effettivamente consentito allo straniero l’esercizio del diritto di difesa, tenendo, altresì conto, del divieto di pena di morte previsto dall’art. 27 Cost. e del divieto di subire torture e trattamenti inumani e degradanti.

    Il divieto di pena di morte è richiamato tra le ragioni dedotte dal ricorrente a sostegno della necessità di una valutazione individualizzata; la Corte non decide autonomamente tale questione, poiché accoglie la censura per l’insufficienza dell’accertamento sulla causa di esclusione.

  • art. 3 CEDU

    Il ricorrente lamenta la violazione del principio di non refoulement con riferimento all’art. 3 della CEDU, anche in relazione al rischio dell’applicazione della pena di morte e dall’altro lamenta la mancata considerazione della grave situazione di vulnerabilità personale della situazione di buona integrazione lavorativa e sociale del ricorrente.

    Il rischio di violazione dell’art. 3 CEDU è prospettato dal ricorrente nel motivo sulla protezione umanitaria, dichiarato assorbito; la Corte non ne accerta nel merito la sussistenza.

Massime di principio

  • La causa di esclusione dalla protezione internazionale per commissione di un reato grave all’estero richiede l’accertamento che il reato sia grave secondo il parametro della pena edittale prevista dalla legge italiana per il medesimo illecito.
  • La sentenza penale straniera non è, di per sé, decisiva o vincolante ai fini dell’esclusione dalla protezione internazionale: il giudice deve svolgere un accertamento autonomo, rigoroso e riferito alla situazione concreta.
  • Nell’accertare una causa di esclusione, il giudice deve confrontarsi puntualmente con le deduzioni del richiedente e valutare la concreta portata della decisione straniera e le circostanze individuali addotte; il mero richiamo alla condanna estera costituisce un metro valutativo errato.
  • La causa di esclusione, quale condizione dell’azione, va accertata alla data della decisione e può essere rilevata d’ufficio anche in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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