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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11648/2020 del 16/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva riferito di essere fuggito ancora minorenne verso la Libia per timore di persecuzioni legate alla sua adesione a un partito di opposizione. Aveva inoltre indicato la difficile situazione economica e il timore di rientrare perché impossibilitato a restituire il debito contratto per espatriare. La Commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale; il Tribunale di Torino aveva confermato il diniego e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 327/2018 depositata il 15 febbraio 2018, aveva respinto il gravame. Con il primo motivo di cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sulla valutazione della credibilità e sull’onere probatorio attenuato, oltre a difetto di motivazione e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello non avesse correttamente valutato la sua narrazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina della protezione umanitaria e dell’art. 8 CEDU, nonché omesso esame di fatto decisivo, contestando che fossero stati trascurati la sua giovanissima età e il percorso d’integrazione in Italia, compreso lo svolgimento di attività lavorativa, nel confronto con la situazione del paese d’origine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello aveva valutato specifici elementi della narrazione e ne aveva motivatamente escluso l’attendibilità, rispettando i parametri normativi; aveva inoltre consultato le fonti informative necessarie sulla situazione generale del Bangladesh. La Corte ha anche escluso che nel giudizio d’appello sussista un obbligo automatico di audizione personale del richiedente: l’audizione può essere richiesta dalla parte e il giudice può valutarne la specifica rilevanza. Il secondo motivo è stato rigettato perché la Corte territoriale aveva svolto la valutazione comparativa tra la situazione soggettiva del richiedente e quella del paese d’origine, escludendo in fatto condizioni di vulnerabilità rilevanti. La giovane età al momento dell’ingresso in Italia e lo svolgimento di attività lavorativa, da soli, non integravano i requisiti di eccezionalità e meritevolezza necessari per la protezione umanitaria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo il Ministero rimasto privo di difese scritte. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 3, commi 1 e 3

    Il primo profilo di censura è inammissibile, in quanto la Corte del merito ha accertato, richiamando diffusamente e condividendo la decisione del Tribunale, che la narrazione del richiedente era priva di attendibilità, sulla base degli specifici elementi emergenti dalla narrazione, mentre il ricorrente ha proposto una doglianza basata sul vizio di violazione dei parametri normativi di “genuinità soggettiva”, nella specie, insussistente, avendo il giudice del merito rispettato il paradigma valutativo, di cui alle norme in rubrica.

    La valutazione di credibilità va condotta secondo il paradigma normativo previsto per l’esame della domanda; se il giudice di merito lo rispetta e fonda il giudizio negativo su elementi specifici della narrazione, la mera contestazione della valutazione non dimostra una violazione di legge.

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 5, lett. a), c) ed e)

    Il primo profilo di censura è inammissibile, in quanto la Corte del merito ha accertato, richiamando diffusamente e condividendo la decisione del Tribunale, che la narrazione del richiedente era priva di attendibilità, sulla base degli specifici elementi emergenti dalla narrazione, mentre il ricorrente ha proposto una doglianza basata sul vizio di violazione dei parametri normativi di “genuinità soggettiva”, nella specie, insussistente, avendo il giudice del merito rispettato il paradigma valutativo, di cui alle norme in rubrica.

    La censura relativa alla valutazione della domanda non è fondata quando il giudice di merito abbia applicato il paradigma normativo e abbia escluso l’attendibilità sulla base di elementi concreti emersi dal racconto.

  • D.Lgs. n. 25/2008, art. 8, commi 2 e 3

    Inoltre, i giudici d’appello si sono comunque, avvalsi delle necessarie fonti informative, per l’analisi della situazione generale del paese (v. p. 7 della sentenza impugnata).

    L’esame della domanda deve considerare le informazioni pertinenti sulla situazione generale del paese d’origine; nel caso deciso, l’utilizzo di tali fonti da parte dei giudici d’appello ha escluso la dedotta violazione.

  • D.Lgs. n. 25/2008, art. 35, commi 10 e 13

    Nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza.

    In appello l’audizione personale del richiedente non è un adempimento automatico. La parte può richiederla e il giudice d’appello valuta la specifica rilevanza dell’interrogatorio.

  • D.Lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6

    Il secondo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione, nè la giovane età ai momento dell’ingresso in Italia, e lo svolgimento di attività lavorativa valgono ad integrare i parametri dell’eccezionalità e della meritevolezza richiesti dalla legge, per la concessione di tale forma di protezione.

    La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della condizione soggettiva del richiedente e della situazione nel paese d’origine, diretta a verificare il rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio. La giovane età all’ingresso e l’attività lavorativa in Italia, considerate da sole, non integrano i requisiti di eccezionalità e meritevolezza.

  • art. 8 CEDU

    Il secondo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione, nè la giovane età ai momento dell’ingresso in Italia, e lo svolgimento di attività lavorativa valgono ad integrare i parametri dell’eccezionalità e della meritevolezza richiesti dalla legge, per la concessione di tale forma di protezione.

    Nel contesto della protezione umanitaria, il richiamo ai diritti fondamentali comporta una valutazione comparativa concreta del possibile effetto del rimpatrio; l’integrazione in Italia o la giovane età, isolatamente considerate, non bastano a dimostrare una vulnerabilità meritevole.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, ove dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale è sindacabile come violazione di legge quando non siano rispettati i parametri normativi; se il giudice di merito li applica e fonda l’esclusione dell’attendibilità su specifici elementi della narrazione, la mera richiesta di una diversa valutazione non integra tale vizio.
  • Nel giudizio d’appello in materia di protezione internazionale, l’audizione personale non costituisce un incombente automatico: la parte può richiederla e il giudice valuta la specifica rilevanza dell’interrogatorio.
  • La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della situazione soggettiva del richiedente e di quella del paese d’origine, per accertare se il rimpatrio comporti una privazione della titolarità o dell’esercizio dei diritti fondamentali.
  • La giovane età al momento dell’ingresso in Italia e lo svolgimento di attività lavorativa, considerati isolatamente, non integrano i requisiti di eccezionalità e meritevolezza necessari per la protezione umanitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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