Cassazione Civile, Sentenza n. 11669/2020 del 16/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il richiedente, cittadino del Mali, aveva impugnato il diniego dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e umanitaria. Aveva riferito di essersi allontanato dal Paese dopo aver ricevuto minacce dai familiari delle vittime di un incidente stradale nel quale era stato coinvolto accidentalmente; nel ricorso per cassazione ha inoltre dedotto che le minacce si inserivano in un rischio di persecuzione etnica, poiché egli e le persone che lo avevano minacciato appartenevano a etnie diverse. Il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso contro il diniego amministrativo e la Corte d’appello di Milano, con sentenza indicata nell’intestazione come n. 3857/2018, depositata il 17 agosto 2018, aveva confermato tale decisione. Il primo motivo denunciava violazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251/2007, nonché omesso esame del rischio di persecuzione etnica. Il secondo lamentava la violazione della disciplina della protezione internazionale e del dovere di cooperazione istruttoria, perché la Corte d’appello si era basata su informazioni sul Mali risalenti al marzo 2016, senza considerare le COI della Commissione nazionale del gennaio 2018, che secondo il ricorrente attestavano un peggioramento della situazione, in particolare nella regione di provenienza, al confine con il Burkina Faso. Il terzo motivo denunciava l’omessa valutazione del rischio in caso di rimpatrio e l’omesso bilanciamento con il livello di integrazione raggiunto in Italia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la censura mirava, sotto la veste di violazione di legge e di omesso esame, a ottenere una rivalutazione dei fatti; inoltre, la Corte d’appello aveva considerato l’etnia del richiedente, escludendone però il ruolo determinante nell’episodio che aveva causato la partenza. Ha accolto il secondo motivo perché il ricorrente aveva indicato specificamente fonti informative successive e gli elementi dai quali risultava che le informazioni utilizzate dal giudice di merito potevano non essere più attuali; ciò consentiva di verificare la dedotta violazione del dovere di cooperazione istruttoria. Il terzo motivo, relativo alla protezione umanitaria, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti già esaminati.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “comè e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Il ricorrente deve specificare il fatto storico omesso, la fonte da cui risulta, le circostanze processuali della sua discussione e la sua decisività; la mancata menzione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “comè e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
La disposizione, richiamata insieme all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., impone la specifica indicazione degli elementi necessari a identificare e documentare il fatto storico asseritamente omesso.
D.Lgs. n. 25/2008, art. 8
Questa Corte ha precisato che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine dei richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso stilla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728).
La censura sulla violazione del dovere di cooperazione istruttoria non può limitarsi a una contestazione generica della ricostruzione del Paese di origine: deve indicare specificamente le fonti alternative o successive e gli elementi che mostrano la non attualità delle informazioni impiegate.
D.Lgs. n. 251/2007
Non è; peraltro, esatto che la Corte distrettuale non abbia considerato l’etnia del richiedente. Semplicemente ha ritenuto che la stessa non avesse svolto un ruolo determinante nell’episodio che ha indotto il S. ad allontanarsi dal Mali.
Nel caso concreto, la doglianza relativa alla persecuzione etnica non dimostrava l’omesso esame del fatto dedotto: il giudice di merito aveva considerato l’etnia, escludendone la rilevanza causale determinante nell’episodio.
D.Lgs. n. 25/2008, art. 32, comma 3
Con il terzo mezzo si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, con riguardo alla mancata considerazione del rischio di rimpatrio e all’omesso bilanciamento con il livello di integrazione raggiunto in Italia.
Il motivo relativo alla protezione umanitaria e alla valutazione del rischio di rimpatrio non è stato deciso nel merito, essendo rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
D.Lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6
Con il terzo mezzo si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, con riguardo alla mancata considerazione del rischio di rimpatrio e all’omesso bilanciamento con il livello di integrazione raggiunto in Italia.
La censura sulla protezione umanitaria, comprensiva del dedotto mancato bilanciamento con l’integrazione in Italia, è stata dichiarata assorbita e non ha ricevuto una decisione di merito.
D.Lgs. n. 286/1998, art. 19
Con il terzo mezzo si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, con riguardo alla mancata considerazione del rischio di rimpatrio e all’omesso bilanciamento con il livello di integrazione raggiunto in Italia.
La questione relativa al rischio in caso di rimpatrio, dedotta con riferimento alla norma, è rimasta assorbita dall’accoglimento del motivo sull’attualità delle informazioni relative al Paese di origine.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione dei fatti o degli elementi istruttori già considerati dal giudice di merito.
- Per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui ne risulta l’esistenza, quando e come sia stato discusso nel processo e perché il suo esame avrebbe potuto determinare un esito diverso.
- Nelle controversie sulla protezione internazionale, la censura relativa alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria non è fondata sulla sola contrapposizione generica di una diversa descrizione del Paese di origine: occorre richiamare in modo specifico le fonti alternative o successive e gli elementi che dimostrino che le informazioni utilizzate dal giudice non erano più attuali, così da consentire il controllo effettivo sulla violazione dedotta.
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