Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11670/2020 del 16/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente, cittadino della Guinea, aveva impugnato il diniego dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e umanitaria. Aveva riferito di essere stato aggredito da giovani appartenenti all'etnia mandinka, diversa dalla sua etnia fula, di aver reagito ferendo gravemente uno degli aggressori e di essere poi fuggito temendo di essere picchiato, ucciso o incarcerato. Il Tribunale di Campobasso aveva respinto la domanda e la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza depositata il 22 gennaio 2019, aveva confermato il rigetto: aveva giudicato il racconto vago e superficiale e non credibile; aveva inoltre rilevato che non risultava un nesso tra gli episodi e il contrasto etnico, che le informazioni sulla Guinea non descrivevano una situazione di violenza indiscriminata o conflitto armato e che i rischi riguardavano soprattutto partecipanti a conflitti politici e manifestazioni. Aveva infine escluso i presupposti della protezione umanitaria, nonostante la giovane età e l'integrazione raggiunta in Italia. Con i primi due motivi di cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione delle norme in materia di protezione internazionale e umanitaria, omesso esame di fatti decisivi e mancata valutazione della vicenda personale, della documentazione sulla Guinea e dell'attività istruttoria. Con il terzo motivo ha censurato per difetto di motivazione la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiamando gli artt. 74, comma 2, e 136, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, esaminati congiuntamente. Ha rilevato che le censure, pur prospettate come violazioni di legge e omesso esame, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie; inoltre, il ricorrente aveva richiamato genericamente le norme e reiterato la propria prospettazione senza individuare uno specifico fatto storico decisivo omesso secondo i requisiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La Corte ha aggiunto che la valutazione comparativa relativa alla protezione umanitaria non era apparente, alla luce dell'accertamento sulla situazione della Guinea. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la sentenza impugnata non aveva disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio, ma aveva soltanto dato atto che essa era stata adottata con contestuale provvedimento: la censura era quindi priva di oggetto. Ha precisato, in via ulteriore, che l'impugnazione della revoca del patrocinio segue il regime dell'opposizione previsto dall'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002. Ricorso integralmente inammissibile; nulla sulle spese, data la sostanziale assenza di attività difensiva del Ministero. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

    Nel ricorso per cassazione il ricorrente deve specificare il fatto storico omesso, la fonte da cui risulta, le modalità e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; il semplice omesso esame di prove o di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto è stato considerato.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extr testuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

    La censura per omesso esame deve rispettare gli oneri di specificazione e di indicazione documentale richiesti per il ricorso per cassazione; non basta lamentare genericamente che il giudice non abbia considerato tutte le prove.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136

    Peraltro, questa Corte ha ritenuto che persino la revoca dell’ammissione ai patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello (ipotesi, si ripete, nella specie, non ricorrente), anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso D.P.R. (si vedano i principi affermati, da Cass. 8 febbraio 2018, n. 3028).

    La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile mediante l'opposizione ordinaria prevista dall'art. 170 del medesimo decreto, anche se adottata con la sentenza che definisce l'appello anziché con separato decreto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170

    Peraltro, questa Corte ha ritenuto che persino la revoca dell’ammissione ai patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello (ipotesi, si ripete, nella specie, non ricorrente), anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso D.P.R. (si vedano i principi affermati, da Cass. 8 febbraio 2018, n. 3028).

    L'opposizione ex art. 170 costituisce il rimedio ordinario contro la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quando la revoca sia inserita nella sentenza d'appello.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, la declaratoria di inammissibilità comporta l'attestazione dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti storici e delle prove mediante la loro presentazione formale come violazione o falsa applicazione di legge, difetto di motivazione o omesso esame.
  • Il vizio di omesso esame previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, della fonte da cui risulta, delle modalità e del momento della sua discussione processuale e della ragione della sua decisività. La mancata menzione di singoli elementi istruttori non è sufficiente se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione.
  • La contestazione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è priva di oggetto quando il provvedimento impugnato si limita a dare atto che la revoca è stata adottata con un distinto provvedimento.
  • La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se adottata nella sentenza che definisce l'appello anziché con separato decreto, non modifica il regime di impugnazione, che resta quello dell'opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.