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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11671/2020 del 16/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva chiesto in via principale lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di essere fuggito per la grave indigenza della famiglia e per la generale insicurezza e violenza presenti nel Paese. La Commissione territoriale di Ancona aveva respinto la domanda con provvedimento del 12 gennaio 2016, notificato il 12 aprile 2016. Il Tribunale di L’Aquila aveva rigettato il ricorso e, in appello, il richiedente aveva censurato la decisione limitatamente alla protezione sussidiaria e umanitaria. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 459/2018 depositata il 10 marzo 2018, aveva respinto l’impugnazione. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria e violazione degli artt. 2 e 32 Cost., degli artt. 2, 3 e 5 CEDU, dell’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286/1998. Ha sostenuto che la Corte d’appello non avesse considerato né il percorso di integrazione intrapreso in Italia né la violenza diffusa e l’insicurezza in Bangladesh.

La decisione

La Corte ha rigettato l’unico motivo perché infondato. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva esaminato la situazione del Bangladesh sulla base di fonti qualificate, tra cui informazioni EASO e rapporti Amnesty International 2015-2016 e 2016-2017, riscontrando violazioni dei diritti umani e violenze rivolte in particolare contro specifiche categorie, ma aveva accertato che il richiedente non apparteneva a tali categorie e che la violenza indiscriminata non raggiungeva un livello tale da mettere in pericolo la vita o la persona di chiunque si trovasse nel Paese. La valutazione complessiva dei rischi e della vulnerabilità è stata ritenuta un giudizio di merito, non affetto da manifesta illogicità o da contrasti logici irriducibili e, pertanto, non sindacabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    In tal modo la Corte abruzzese ha valutato i due profili di rischio evidenziati dalle fonti consultate, ed in particolare quello specificamente riferito a determinate categorie soggettive e quello generale esistente nel Paese, ed ha ritenuto il primo irrilevante a fronte della non appartenenza del richiedente la protezione ad una delle categorie a rischio, ed il secondo inidoneo a raggiungere il livello previsto ai fini del riconoscimento della protezione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

    La violenza generale nel Paese di origine rileva ai fini della protezione sussidiaria soltanto quando raggiunge il livello richiesto dalla norma; il rischio diretto a categorie determinate non basta se il richiedente non vi appartiene.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Il comma 1-bis individua il contributo unificato di riferimento rispetto al quale è commisurato l’ulteriore importo previsto in caso di impugnazione respinta, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della protezione sussidiaria per il rischio derivante da violenza indiscriminata, la situazione generale del Paese deve raggiungere il livello previsto dall’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007; la presenza di violenze dirette contro categorie determinate non dimostra da sola il rischio individuale del richiedente che non appartenga a tali categorie.
  • La valutazione delle fonti sul Paese d’origine e della conseguente vulnerabilità del richiedente costituisce un accertamento di merito, non sindacabile in cassazione quando non presenti manifesta illogicità o contrasti logici irriducibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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