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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11649/2020 del 16/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione territoriale di essere stato minacciato per la relazione amorosa con una ragazza ricca, la cui famiglia era legata al partito di governo e si opponeva alla relazione. Davanti al Tribunale aveva invece ricondotto la fuga dal Paese a gravi intimidazioni ricevute per la propria appartenenza a un partito islamico, da parte di un gruppo collegato al partito di governo. Aveva inoltre raccontato di essersi dedicato allo spaccio di stupefacenti dopo una delusione amorosa e per le misere condizioni economiche. La Commissione territoriale aveva negato le protezioni richieste; il Tribunale di Trento aveva confermato il diniego e la Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 275/2018 depositata l’8 novembre 2018, aveva respinto il gravame. Con quattro motivi il ricorrente ha contestato: (1) la valutazione di credibilità, denunciando violazione dei criteri legali di valutazione, omesso esame di un fatto decisivo e mancata cooperazione istruttoria; (2) il rigetto dello status di rifugiato, sostenendo che la qualifica attribuitagli e il percorso di studi dimostrassero l’appartenenza politica; (3) il diniego della protezione sussidiaria, lamentando l’inadeguatezza della cooperazione istruttoria e invocando sia il rischio individuale sia la violenza politica nel Paese; (4) il diniego della protezione umanitaria, deducendo che il rimpatrio lo avrebbe esposto a estrema vulnerabilità e alla perdita della tutela dei diritti umani.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello aveva valutato la narrazione come inattendibile sulla base di elementi specifici e aveva rispettato i criteri normativi di valutazione; inoltre aveva consultato fonti informative sulla situazione del Paese. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla non credibilità del richiedente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alle ipotesi di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 251/2007, in ragione dell’inverosimiglianza delle dichiarazioni; è stato invece rigettato quanto alla lettera c), poiché l’accertamento di merito, basato su fonti informative ritenute adeguate, rilevava scontri politici ma non violenza indiscriminata o generalizzata. Il quarto motivo è stato rigettato: la Corte d’appello aveva svolto la comparazione tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente e quella del Paese d’origine, escludendo in fatto condizioni di vulnerabilità tali da giustificare la protezione umanitaria. Non è stata adottata statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva presentato difese scritte. È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 3, comma 5

    Il primo profilo di censura è inammissibile, in quanto la Corte del merito ha accertato, richiamando diffusamente e condividendo la decisione del Tribunale, che la narrazione del richiedente era priva di attendibilità, sulla base degli specifici elementi emergenti dalla narrazione, mentre il ricorrente ha proposto una doglianza basata sul vizio di violazione dei parametri normativi di “genuinità soggettiva”, nella specie, insussistente, avendo il giudice del merito rispettato il paradigma valutativo di cui alle norme in rubrica.

    La valutazione di credibilità è sindacabile nei limiti della corretta applicazione dei parametri legali; la censura è inammissibile quando il giudice di merito li abbia rispettati e il ricorrente si limiti a contestare l’esito della valutazione.

  • D.Lgs. n. 25/2008, artt. 8 e 27

    I giudici d’appello si sono, inoltre, avvalsi delle necessarie fonti informative, per l’analisi della situazione generale del paese (v. p. 9 della sentenza impugnata).

    La doglianza di mancata cooperazione istruttoria non è fondata quando il giudice di merito abbia consultato le fonti informative necessarie per accertare la situazione generale del Paese d’origine.

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 2, comma 1, lett. e), artt. 5 e 7, art. 8, commi 1, lett. e), e 2

    Il secondo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi fondata sulla non credibilità del richiedente, ma invece si sofferma a ribadire che la qualifica di (OMISSIS) sarebbe sintomatica dell’appartenenza al relativo partito politico, per il solo fatto di aver studiato alla (OMISSIS).

    La censura sul riconoscimento dello status di rifugiato deve confrontarsi con la ratio della decisione impugnata; è inammissibile se non supera il decisivo accertamento di non credibilità e ripropone soltanto un argomento sull’appartenenza politica.

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. a) e b)

    Il terzo motivo è, in parte inammissibile, relativamente alle ipotesi di cui del cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. a) e b), atteso il giudizio di intrinseca inverosimiglianza delle dichiarazioni rese (v. pp. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata).

    Quando le dichiarazioni poste a fondamento del rischio individuale sono state giudicate intrinsecamente inverosimili, la censura relativa alle forme di protezione sussidiaria previste dalle lettere a) e b) è inammissibile se non supera tale accertamento.

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c)

    Il terzo motivo è, in parte inammissibile, relativamente alle ipotesi di cui del cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. a) e b), atteso il giudizio di intrinseca inverosimiglianza delle dichiarazioni rese (v. pp. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata), mentre è infondato relativamente alla lett. c), atteso l’accertamento operato dai giudici d’appello sulla situazione generale del Paese di provenienza, basato su adeguate fonti informative che danno atto degli scontri politici in corso ma non di violenza generalizzata.

    La protezione sussidiaria per la minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata richiede che le fonti informative attestino una situazione di violenza generalizzata; la presenza di scontri politici non è di per sé sufficiente.

  • D.Lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6

    Il quarto motivo è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

    La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della condizione soggettiva del richiedente e della situazione del Paese d’origine, diretta a verificare se il rimpatrio comporti la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali.

  • D.Lgs. n. 25/2008, art. 32

    Il quarto motivo è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

    Il diniego della protezione umanitaria è giustificato quando, all’esito della valutazione comparativa richiesta, il giudice accerti l’assenza di condizioni di vulnerabilità idonee a fondarla.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto, in misura pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione di credibilità del richiedente asilo, se condotta secondo i parametri normativi e motivata sulla base di elementi specifici della narrazione, non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante una mera contestazione dell’esito valutativo.
  • La cooperazione istruttoria sulla situazione del Paese d’origine può ritenersi assolta quando il giudice di merito abbia utilizzato fonti informative adeguate e aggiornate pertinenti all’accertamento.
  • La censura sul riconoscimento dello status di rifugiato deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se questa è fondata sulla non credibilità, non è sufficiente riproporre isolatamente argomenti relativi alla possibile appartenenza politica.
  • Ai fini della protezione sussidiaria prevista per il rischio derivante da violenza indiscriminata, gli scontri politici non bastano, in assenza di fonti che attestino una situazione di violenza generalizzata.
  • La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della condizione personale del richiedente e della situazione del Paese d’origine, volta a verificare se il rimpatrio comporti la perdita della titolarità o dell’esercizio dei diritti fondamentali; il diniego è legittimo quando tale valutazione escluda vulnerabilità meritevoli di tutela.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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