Cassazione Penale, Ordinanza n. 24835/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo ha condannato per evasione. L'unico motivo deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La Corte rileva però che la richiesta formulata nelle conclusioni scritte in appello era generica e, soprattutto, non risultava proposta da difensore munito di procura speciale; perciò il motivo è ritenuto manifestamente infondato e il ricorso viene dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata in appello per evasione. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per difetto di valida richiesta difensiva munita di procura speciale.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'evasione: la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità per tale reato e la Cassazione non entra nel merito della condanna, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La richiesta di una pena sostitutiva formulata in appello deve provenire da un difensore munito di procura speciale quando la legge lo richiede; in difetto, la doglianza proposta in cassazione sul mancato accoglimento della richiesta è manifestamente infondata.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella censura della mancata applicazione di un beneficio o di una pena sostitutiva non validamente richiesti nel grado di merito, la doglianza non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24733/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24735/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24736/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24737/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24739/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24741/2025 del 07/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →