Cassazione Penale, Sentenza n. 19110/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi di ricorso: 1) vizio di illogicità e contraddittorietà nella valutazione del dolo specifico ex art. 455 c.p., con dedotta mancanza di consapevolezza della falsità e assenza di volontà di immettere in circolazione le banconote; 2) omissione di valutazione dell'ipotesi di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., considerata l'esiguità della somma contraffatta e la vetustà dei precedenti; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e difetto di valutazione del comportamento collaborativo e della estinzione di un precedente per effetto di affidamento in prova al servizio sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha reputato infondato il primo motivo ritenendo provata la consapevolezza della falsità e il dolo specifico di spendita sulla base di elementi convergenti (numero non trascurabile di banconote false, separata conservazione, pluralità di cellulari con rifiuto di fornire PIN, ammissioni dell'imputato). Ha respinto il secondo motivo ritenendo non sussistenti congiuntamente gli indici di particolare tenuità (esiguità del danno/pericolo, occasionalità della condotta, modesto grado di colpevolezza); l'onere di allegazione spetta all'imputato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la valutazione delle attenuanti generiche e della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, purché adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue il mantenimento della condanna resa in primo grado, parzialmente rideterminata in appello (esclusa la continuazione) e confermata nella sostanza; il ricorso è stato quindi rigettato e il resistente prevale.
Norme richiamate
Norma contestata: detenzione di monete false con finalità di metterle in circolazione. La Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico sulla base di elementi indiziari concreti.
art. 453, comma 1, n. 3 cod. pen.
Richiamata in relazione all'art. 455 come riferimento al reato di falsificazione/introduzione di monete false nel circuito.
Norma relativa all'ipotesi attenuata (ricezione di moneta falsa con consapevolezza successiva). La Corte ha escluso la ricaduta in questa fattispecie perché la consapevolezza della falsità era anteriore o concomitante alla detenzione.
Disposizione sulla particolare tenuità del fatto: la sua applicazione richiede la congiunta presenza di esiguità del danno/pericolo, occasionalità della condotta e modesto grado di colpevolezza; l'onere di allegazione e prova spetta all'imputato.
Principi sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti/aggravanti: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di cassazione relativo ai vizi motivazionali: la Corte di legittimità verifica la presenza di un apparato logico-argomentativo, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione intrinseca delle prove.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. e sezioni rilevanti richiamate)
Principi richiamati: limite del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito ('doppia conforme'), regole sull'illogicità della motivazione (vizio macroscopico) e possibilità per la corte di rispondere per relationem quando il quadro argomentativo complessivo giustifica la decisione.
Massime di principio
- La detenzione di più banconote contraffatte conservate separatamente rispetto al denaro autentico, unitamente ad altri elementi (numero non trascurabile di pezzi, modalità di custodia, comportamento al momento dell'accertamento), è indice rilevante del dolo specifico di spendita.
- La mera esiguità dell'importo non garantisce automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis: il beneficiario deve allegare e dimostrare elementi specifici che congiuntamente provino esiguità del danno/pericolo, occasionalità della condotta e modesto grado di colpevolezza.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena appartengono al giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo se manca un apparato argomentativo logico o vi è un macroscopico vizio motivazionale.
- La 'doppia conforme' (stesso esito e valutazione coerente in primo e secondo grado) rafforza la tenuta della decisione in sede di legittimità: la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una diversa rilettura degli elementi di fatto.
- Comportamenti ostativi alla collaborazione (es. rifiuto di fornire PIN o elementi utili) e precedenti specifici favoriscono il rigetto delle richieste difensive relative a tenuità o attenuanti.
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