Sentenza n. 3887/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 2833/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti dell'Ente Parco relativi all'acquisizione gratuita al patrimonio pubblico dell'area interessata da opere abusive e dell'area circostante, nonché alla demolizione in danno
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante contestava la sentenza del TAR Campania, che aveva respinto il ricorso contro gli atti con cui l'Ente Parco aveva dato seguito a una precedente ordinanza di demolizione non impugnata e aveva comunicato l'acquisizione gratuita dell'area interessata dagli abusi e dell'area circostante, nella misura massima di dieci volte la superficie abusiva. Il motivo principale d'appello riguardava l'omessa esatta individuazione dell'area acquisita: gli atti indicavano la particella catastale, ma non la specifica porzione, né riportavano una planimetria o altri elementi idonei a delimitare l'area di sedime e le ulteriori aree acquisite. L'appellante deduceva inoltre violazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria e motivazione, incompetenza e difetto assoluto di attribuzione, violazione degli artt. 6, 7, 8 e 13 della l. 394/1991, degli artt. 36 del d.P.R. 380/2001 e 16 della l. 241/1990, nonché omessa comunicazione di avvio del procedimento. Era altresì censurata l'omessa pronuncia del TAR sul difetto di motivazione dell'atto di acquisizione, per mancata indicazione delle ragioni di interesse pubblico e dei criteri posti a fondamento dell'acquisizione nella misura decupla.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura relativa all'indeterminatezza dell'oggetto dell'acquisizione. Sebbene la perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine di demolizione costituisca una conseguenza prevista direttamente dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001, essa richiede un provvedimento amministrativo che quantifichi e perimetri concretamente l'area acquisita, nel rispetto dei limiti di legge. L'indicazione della particella catastale e il riferimento generico a una superficie pari a dieci volte quella interessata dagli abusi non erano sufficienti. L'amministrazione avrebbe dovuto indicare la classificazione urbanistica e il regime dell'area, applicare i pertinenti indici di fabbricabilità e motivare le modalità di delimitazione dell'area necessaria alla realizzazione di opere analoghe, comunque entro il limite massimo del decuplo della superficie abusiva. L'ulteriore motivo relativo all'omessa pronuncia sul difetto di motivazione è stato assorbito perché non avrebbe apportato ulteriore utilità all'appellante. L'Ente Parco è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in 4.000 euro.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L'acquisizione gratuita conseguente all'inottemperanza richiede comunque un provvedimento amministrativo che individui, quantifichi e perimetri l'area acquisita, inclusa l'eventuale area ulteriore rispetto al sedime, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche e del limite massimo di dieci volte la superficie abusiva.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
Il provvedimento di acquisizione deve definire concretamente l'oggetto della sanzione patrimoniale entro i limiti dimensionali previsti dall'art. 31.
La motivazione dell'atto di acquisizione deve consentire di comprendere i presupposti e i criteri utilizzati per la delimitazione dell'area acquisita.
La violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio era stata dedotta, ma la sentenza non ne espone una specifica valutazione decisoria.
La nullità per incompetenza e difetto assoluto di attribuzione era stata dedotta, ma non costituisce la ragione accolta della decisione.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita al patrimonio pubblico prevista dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001, pur operando come conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, richiede un provvedimento amministrativo autonomo che individui concretamente i beni e le aree trasferiti alla mano pubblica.
- L'atto di acquisizione deve quantificare e perimetrare l'area di sedime e l'eventuale area ulteriore acquisita, in modo da renderne certa l'identificazione anche ai fini dell'immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari; la mera indicazione della particella catastale o di una superficie astratta non è sufficiente quando non consente di individuare la specifica porzione interessata.
- Per determinare l'area ulteriore rispetto al sedime, l'amministrazione deve indicare la classificazione urbanistica e il regime dell'area, applicare gli indici di fabbricabilità pertinenti e motivare le modalità di delimitazione dell'area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, fermo il limite massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →