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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12541/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura fosse generica e non specificamente confutativa della motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha dedotto l'insussistenza del fatto, sostenendo la mancanza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della decisione impugnata, la quale aveva già dato conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'affermazione di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È la norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la decisione non affronta il merito della tipicità, ma registra che la sentenza impugnata aveva già motivato la responsabilità per il reato contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una mera reiterazione assertiva dell'insussistenza del fatto.
  • La deduzione della mancanza dell'elemento oggettivo o soggettivo del reato non è sufficiente se non indica puntualmente le ragioni per cui la ricostruzione fattuale e giuridica del giudice di merito sarebbe erronea.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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