Cassazione Civile, Ordinanza n. 27717/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (acquirente quote)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di divisione ereditaria riguardante un compendio immobiliare sito in Finale Ligure e Spotorno, comprensivo di un immobile già adibito ad albergo. Nel corso del giudizio la società ricorrente è intervenuta quale acquirente delle quote ereditarie di alcuni condividenti e ha insistito per la divisione in due soli lotti. Il tribunale aveva assegnato alla società il cespite di maggior pregio; la corte d’appello, invece, ha riformato la decisione, ritenendo divisibile anche l’immobile alberghiero in due porzioni corrispondenti alle quote. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per sanatoria ritenuta illegittima di una citazione in appello priva della data di udienza; 2) e 3) violazione dell’art. 720 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la divisibilità era stata valutata sulla base di future e incerte trasformazioni urbanistiche e non dell’attuale destinazione del bene, ancora alberghiera, e che il frazionamento presupponeva una previa e complessa procedura amministrativa di mutamento di destinazione d’uso, richiedente unitarietà della proprietà e quindi incompatibile con una divisione che attribuisse porzioni già autonome; 4) difetto di motivazione in ordine al mancato conguaglio, nonostante la consulenza tecnica lo avesse previsto; 5) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, per errori catastali e omissione di un immobile nel dispositivo. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo, assorbendo il quarto e il quinto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame della divisione e regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla nullità della citazione in appello, poiché il vizio della vocatio in ius, consistente nella mancata indicazione della data di udienza, è sanabile ex art. 164 c.p.c. e, nel caso concreto, la rinnovazione della notificazione e la successiva costituzione della parte avevano comunque sanato il vizio. Ha invece accolto le doglianze sulla divisione del bene di maggior pregio: ha affermato che la comoda divisibilità ex art. 720 c.c. va valutata in base alla situazione attuale del bene, quanto a consistenza e destinazione, e non in funzione di possibili future utilizzazioni; inoltre ha rilevato che, nel caso concreto, il frazionamento effettivo e il libero godimento delle porzioni assegnate sarebbero stati subordinati a un complesso iter amministrativo di mutamento della destinazione d’uso e alla concorde iniziativa dei condividenti, sicché le porzioni attribuite non sarebbero risultate immediatamente autonome e liberamente godibili. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che dovrà riesaminare la divisione alla luce di tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi quarto e quinto sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell’atto di appello, ma la censura è stata respinta perché il vizio della vocatio in ius era sanabile.
art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.
invocato in relazione ai requisiti della citazione e alla mancanza della data di udienza; la Corte ha ritenuto il vizio sanabile.
la Corte ha affermato che i vizi della vocatio in ius, compresa la mancata indicazione della data di udienza nell’atto di appello, sono sanabili; nella specie la rinnovazione della notifica e la costituzione della parte hanno sanato il vizio.
richiamato nel primo motivo in tema di applicabilità delle norme sulla citazione al giudizio di appello.
la comoda divisibilità deve essere valutata in concreto e con riferimento all’attualità del bene; non rilevano future possibili destinazioni o trasformazioni non ancora realizzate. Le porzioni assegnate devono essere immediatamente autonome e suscettibili di libero godimento.
art. 111 Cost.
richiamato nel quarto motivo per difetto di motivazione sulla mancata previsione del conguaglio; motivo assorbito.
richiamato nel quinto motivo per omessa pronuncia ed errori nel dispositivo; motivo assorbito.
il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione, la comoda divisibilità di un immobile va accertata con criterio oggettivo e attuale, considerando la consistenza e la destinazione in atto del bene; non possono essere poste a base della divisione mere future possibilità di mutamento di destinazione d’uso o di trasformazione del bene.
- Ai fini dell’art. 720 c.c., le porzioni assegnate devono risultare immediatamente autonome e pienamente godibili; non è sufficiente che lo divengano solo all’esito di ulteriori procedure amministrative o dell’accordo successivo tra i condividenti.
- Il frazionamento giudiziale non può essere disposto quando il libero e autonomo godimento delle porzioni dipende da un complesso iter amministrativo da eseguire dopo la divisione e richiedente la cooperazione dei più assegnatari, perché in tal caso il bene non è realmente divisibile in senso giuridico e funzionale.
- Nel processo civile, la mancata indicazione della data di udienza nell’atto di citazione in appello integra un vizio della vocatio in ius sanabile ex art. 164 c.p.c., anche mediante rinnovazione della notificazione e successiva costituzione della parte destinataria.
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