Cassazione Civile, Ordinanza n. 33475/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura fallimentare)
La controversia
Una società, nell'ambito della verifica del passivo di un fallimento, aveva presentato domanda ex art. 93 l. fall. chiedendo non già l'ammissione del proprio credito al concorso, ma l'accertamento di un credito di importo inferiore rispetto a quello complessivamente vantato, al solo fine di opporlo in compensazione con un controcredito della massa fallimentare, di importo superiore. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda per mancanza di prova; il Tribunale, investito dell'opposizione, aveva invece dichiarato inammissibile la domanda perché non funzionale all'ammissione al passivo e priva di interesse a una pronuncia meramente endofallimentare. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 53, comma 2, 56 e 93 l. fall., sostenendo che l'accertamento del credito dovesse comunque avvenire nelle forme dell'insinuazione al passivo, anche se finalizzato alla compensazione; (2) nullità del procedimento e del decreto per omessa attivazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., in quanto l'inammissibilità era stata rilevata d'ufficio; (3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, nonostante la necessità dell'opposizione fosse stata determinata dal precedente provvedimento sfavorevole e dalla decisione assunta d'ufficio dal collegio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha affermato che la domanda di ammissione al passivo ex art. 93 l. fall. è funzionale all'inserimento del creditore nel concorso e al possibile riparto, mentre non è consentito usare il procedimento di verifica dello stato passivo per ottenere il mero accertamento di un credito da impiegare soltanto in compensazione con un controcredito della procedura. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., perché la questione decisa riguardava un presupposto processuale dell'azione proposta e non una questione nuova idonea a modificare il quadro fattuale. Quanto alle spese, ha ribadito che la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della procedura intimata, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda di ammissione al passivo serve all'accertamento di un credito destinato al concorso e al riparto, non al mero accertamento endofallimentare finalizzato esclusivamente alla compensazione.
È richiamato come norma che, nel sistema concorsuale, si coordina con l'accertamento del passivo e con le regole di opponibilità delle eccezioni di compensazione.
È richiamato come norma sulla compensazione nei confronti del fallimento, ma la Corte esclude che consenta di trasformare la verifica del passivo in un'azione di mero accertamento per ridurre il debito verso la massa.
Il contraddittorio preventivo è necessario solo per questioni nuove idonee a incidere sul quadro fattuale o sulle difese; non per il rilievo officioso di un presupposto processuale dell'azione.
art. 24 Cost.
È evocato dalla ricorrente a sostegno della lamentata lesione del diritto di difesa, ma la censura è respinta.
art. 111 Cost.
È evocato dalla ricorrente a sostegno della nullità processuale, ma la Corte non vi ravvisa violazione.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è sindacabile in cassazione nel caso esaminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica dello stato passivo la domanda del creditore deve essere funzionale all'ammissione al concorso e alla partecipazione ai riparti; non è ammissibile un'istanza diretta soltanto all'accertamento di un credito da spendere esclusivamente in compensazione con un debito verso la massa.
- La domanda di insinuazione al passivo non coincide con una mera azione di accertamento: essa implica anche la verifica dell'idoneità concorsuale del credito e della sua collocazione nel sistema del riparto.
- In tema di compensazione nel fallimento, il convenuto nell'azione promossa dal curatore può eccepire in via riconvenzionale un controcredito per paralizzare la domanda; diverso è il caso in cui sia il creditore a usare la verifica del passivo per ottenere una pronuncia utilmente spendibile solo come mezzo di compensazione, ipotesi in cui la domanda è inammissibile.
- Il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. va attivato solo quando il giudice intenda porre a base della decisione una questione nuova che incida sul quadro fattuale o sulle difese; non è dovuto per il rilievo officioso di un difetto originario di ammissibilità della domanda.
- La valutazione sulla compensazione delle spese processuali è discrezionale e, salvo i limiti di legge, non può essere sindacata in sede di legittimità.
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