Cassazione Civile, Ordinanza n. 28885/2025 del 01/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda una dirigente sanitaria che chiedeva di vedere riconosciuta la piena spettanza della retribuzione di posizione, parte variabile, e contestava la legittimità della compensazione operata dall'azienda sanitaria tra somme che la stessa riteneva dovute alla lavoratrice a titolo di retribuzione di risultato e somme asseritamente indebitamente corrisposte in acconto a titolo di retribuzione di posizione variabile. Il contenzioso nasceva nel contesto della riorganizzazione di più ASL in un'unica azienda sanitaria, con adozione di delibere aziendali e successivo annullamento in autotutela di una determinazione provvisoria dei criteri di quantificazione. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: violazione dell'art. 1243 c.c. per avere ritenuto legittima una compensazione in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito aziendale; violazione della disciplina collettiva e delle delibere/regolamenti aziendali per la ritenuta legittimità della rideterminazione retroattiva della retribuzione variabile dopo l'annullamento della delibera provvisoria; omesso esame di documenti relativi all'accorpamento e alla costituzione dei fondi; violazione dei CCNL di settore per avere escluso l'intangibilità della misura una volta definita e per avere negato la certezza del diritto alla retribuzione variabile sulla base della graduazione delle funzioni e della costituzione dei fondi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo, affermando che, nel rapporto di lavoro, quando i crediti nascono dal medesimo rapporto, non si è in presenza di compensazione tecnica ma di un mero accertamento contabile di dare e avere, per il quale non è necessaria l'esigibilità del credito come nella compensazione legale. Ha inoltre ribadito che, nella dirigenza sanitaria, la retribuzione di posizione parte variabile presuppone la graduazione formale delle funzioni; in difetto di tale graduazione, il dirigente non può pretendere il pagamento della componente variabile, ma, se ne ricorrono i presupposti, può solo chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance. La Corte ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo perché l'omesso esame di documenti non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., che concerne solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la disciplina della compensazione legale presuppone crediti certi, liquidi ed esigibili, ma tale schema non opera quando i rapporti di dare e avere derivano dal medesimo rapporto di lavoro e si tratta di un mero conguaglio contabile
i limiti alla compensabilità riguardano la compensazione propria tra rapporti distinti e non il conguaglio improprio di poste derivanti da un unico rapporto
art. 97 Cost.
il ripristino della legalità nell'impiego pubblico contrattualizzato è coerente con i principi di imparzialità e buon andamento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale sui temi della compensazione e della disciplina collettiva
consente il ricorso per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per il mero omesso esame di documenti
consente di richiamare per relationem il percorso motivazionale di precedenti conformi
art. 39, comma 9, CCNL area medica e veterinaria 2000
la retribuzione di posizione parte variabile presuppone l'atto aziendale di graduazione delle funzioni
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto integrale del ricorso sorge l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 50 CCNL dirigenza sanitaria 5.12.1996
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della retribuzione variabile
art. 53 CCNL dirigenza sanitaria 5.12.1996
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della retribuzione variabile
art. 56 CCNL dirigenza sanitaria 5.12.1996
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della retribuzione variabile
artt. 26 e 40 CCNL 8.6.2000
richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina della retribuzione variabile
art. 50 CCNL dirigenza sanitaria 8.6.2000
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della retribuzione variabile
art. 49 CCNL dirigenza sanitaria 3.11.2005
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della retribuzione variabile
art. 25 CCNL dirigenza sanitaria 17.10.2008
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della retribuzione variabile
art. 8 CCNL dirigenza sanitaria 6.5.2010
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della retribuzione variabile
art. 2 CCNL integrativo dirigenza sanitaria 1.7.1997
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della retribuzione variabile
Massime di principio
- Quando le poste creditorie contrapposte sorgono nell'ambito di un unico rapporto di lavoro, la loro regolazione avviene come accertamento contabile di dare e avere e non come compensazione tecnica tra crediti autonomi; in tale ipotesi non è richiesta, come nella compensazione legale, l'esigibilità del credito.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'atto aziendale o la delibera interna non basta da solo a fondare un diritto alla specifica voce retributiva se manca la conformità alla contrattazione collettiva e, ove necessario, il presupposto organizzativo della graduazione delle funzioni.
- La retribuzione di posizione parte variabile per la dirigenza sanitaria è subordinata alla formale graduazione delle funzioni e alla pesatura degli incarichi; in assenza di tale adempimento, il dirigente non può pretendere direttamente la corresponsione della componente variabile, ma può al più chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance, se allegato e provato.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il mancato esame di singoli documenti o la richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- Le censure che mirano in realtà a ottenere una nuova lettura di delibere aziendali, accordi sindacali e contratto collettivo sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una diversa ricostruzione del fatto e del contenuto degli atti.
- In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, segue la condanna alle spese e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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