Cassazione Civile, Ordinanza n. 28898/2025 del 01/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Cinque lavoratrici del comparto scuola, assunte come assistenti amministrative, avevano svolto in più periodi le mansioni di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) in sostituzione del titolare o per vacanza del posto. Esse avevano chiesto il riconoscimento giuridico ed economico del superiore inquadramento e, in particolare, il pagamento delle differenze retributive a titolo di indennità per funzioni superiori, sostenendo che tale indennità dovesse essere calcolata senza assorbire la posizione economica maturata ex art. 62 CCNL 29.11.2007 e che la prescrizione dei crediti dovesse decorrere solo dalla cessazione del rapporto. La Corte d'appello aveva invece dichiarato prescritti i crediti relativi all'anno scolastico 2014/2015 e aveva rigettato il resto della domanda, ritenendo corretto il criterio di calcolo dell'indennità adottato dall'amministrazione ai sensi della l. n. 228/2012 e negando, per espresso divieto dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, il diritto all'inquadramento nel superiore livello di DSGA per il solo fatto dell'esercizio di mansioni superiori. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., sostenendo che la prescrizione decorresse solo dalla cessazione del rapporto; 2) violazione della disciplina contrattuale collettiva sul comparto scuola, lamentando l'autonomia e non assorbibilità della posizione economica rispetto all'indennità di funzioni superiori; 3) violazione degli artt. 52 d.lgs. n. 165/2001 e 69 CCNL 4.8.1995, contestando il criterio di quantificazione dell'indennità e prospettando l'illegittimità costituzionale della norma sopravvenuta per contrasto con l'art. 36 Cost. La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo perché, in materia di pubblico impiego, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto; ha dichiarato inammissibile il secondo perché investiva una domanda su cui la sentenza impugnata non si era pronunciata e non censurava l'omessa pronuncia; ha rigettato il terzo perché la disciplina sopravvenuta dell'art. 1 commi 44 e 45 l. n. 228/2012, quale norma speciale rispetto al d.lgs. n. 165/2001, impone di calcolare l'indennità di mansioni superiori considerando l'intero trattamento in godimento dell'assistente amministrativo, comprensivo della posizione economica, con conseguente riduzione o azzeramento del differenziale al crescere dell'anzianità. Il ricorso è stato quindi rigettato e le ricorrenti sono state condannate alle spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la declaratoria di prescrizione per i crediti riferiti all'anno scolastico 2014/2015 e il rigetto della domanda per i periodi residui. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla decorrenza della prescrizione, inammissibile il secondo per difetto di censura dell'omessa pronuncia e infondato il terzo sulla quantificazione dell'indennità di funzioni superiori, affermando che la disciplina sopravvenuta del 2012 impone di computare nel trattamento dell'assistente amministrativo anche la posizione economica. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che, nel pubblico impiego, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, anche se il rapporto è a tempo indeterminato e stabile.
art. 62 CCNL 29.11.2007
Richiamato come fonte della posizione economica delle assistenti amministrative, che le ricorrenti assumevano dovesse cumularsi all'indennità di funzioni superiori.
art. 2 della Sequenza Contrattuale ex art. 62 CCNL 29.11.2007
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'autonomia della posizione economica rispetto all'indennità di funzioni superiori; la Corte non accoglie tale tesi.
Esclude il diritto all'inquadramento nel superiore livello per il solo esercizio di fatto di mansioni superiori; disciplina anche il rapporto tra mansioni superiori e trattamento economico secondo le regole speciali richiamate dalla contrattazione e dalla legge sopravvenuta.
art. 69 CCNL comparto Scuola del 4.8.1995
Richiamato dalle ricorrenti quale disciplina contrattuale degli effetti economici delle mansioni superiori.
art. 146 CCNL 29.11.2007
Richiamato in via di rinvio alla disciplina del precedente CCNL sul comparto scuola.
art. 1, commi 44 e 45, l. n. 228/2012
Introducono una disciplina speciale per la quantificazione dell'indennità di funzioni superiori, imponendo di considerare l'intero trattamento economico in godimento dell'assistente amministrativo incaricato, inclusa la posizione economica.
art. 36 Cost.
Invocato dalle ricorrenti per sostenere l'illegittimità della disciplina sopravvenuta; la Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale, esclude il contrasto con il parametro costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio/ulteriore versamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego i crediti retributivi soggetti a prescrizione quinquennale decorrono, di regola, durante la vigenza del rapporto di lavoro e non solo alla sua cessazione, anche quando il rapporto sia a tempo indeterminato.
- Se la sentenza di merito non si pronuncia su una specifica domanda, il motivo di ricorso per cassazione deve censurare espressamente l'omessa pronuncia; una mera deduzione di violazione di legge è inammissibile.
- In materia di mansioni superiori nel comparto scuola, la disciplina sopravvenuta dell'art. 1, commi 44 e 45, l. n. 228/2012 prevale sul criterio contrattuale precedente e impone di calcolare l'indennità differenziale tenendo conto dell'intero trattamento economico già goduto dal dipendente incaricato, inclusa la posizione economica.
- La retribuzione aggiuntiva per mansioni superiori può diminuire progressivamente con l'aumentare dell'anzianità del dipendente incaricato e, in taluni casi, azzerarsi, senza violare di per sé l'art. 36 Cost., perché l'anzianità è già remunerata dal trattamento tabellare e dalla progressione economica.
- L'esercizio di fatto di mansioni superiori non determina, di per sé, il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore quando il legislatore espressamente escluda tale effetto.
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