Cassazione Civile, Ordinanza n. 28892/2025 del 01/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di alcuni dipendenti del comparto scuola, assunti a tempo indeterminato come assistenti amministrativi (profilo ATA area B), che chiedevano il riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) svolte in sostituzione del titolare. In particolare, rivendicavano: a) l’applicazione dell’indennità per funzioni superiori prevista dall’art. 69 del CCNL scuola 1994/1997, richiamato dall’art. 146 del CCNL 29.11.2007; b) il diritto al relativo inquadramento e al trattamento retributivo della qualifica superiore; c) la cumulabilità di tale voce con la posizione economica ex art. 62 CCNL 29.11.2007. La Corte d’appello aveva però ritenuto applicabile la normativa sopravvenuta introdotta dalla legge n. 228/2012 e aveva osservato che i ricorrenti avevano impostato la domanda sul presupposto, ritenuto erroneo, della perdurante vigenza della disciplina contrattuale previgente, senza dimostrare differenze retributive dovute secondo il regime legale applicabile ratione temporis. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 52 d.lgs. n. 165/2001 e 69 CCNL comparto scuola 4.8.1995; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando inoltre un vizio motivazionale della sentenza di appello e l’erronea mancata considerazione di conteggi alternativi per la rideterminazione delle differenze retributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e per il resto infondati i motivi. Ha affermato che la censura di vizio motivazionale era inammissibile perché non correttamente veicolata come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c.; ha inoltre giudicato inammissibile la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, sia perché il vizio non risultava deducibile nei termini prospettati sia perché la mancata considerazione dei conteggi alternativi non integra quel vizio. Nel merito, ha richiamato l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale: dopo la legge n. 228/2012, la quantificazione dell’indennità per mansioni superiori del personale amministrativo scolastico deve tener conto dell’intero trattamento economico percepito dall’assistente, comprensivo della posizione economica, con conseguente eventuale riduzione o azzeramento del differenziale. Poiché la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione di tale disciplina e i ricorrenti non avevano dimostrato differenze a loro favore secondo il regime vigente, il ricorso è stato rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego è letta in coordinamento con la contrattazione collettiva e con la normativa sopravvenuta che ne modifica il criterio di quantificazione economica.
art. 69 CCNL comparto Scuola 4.8.1995
Prevedeva l’indennità per funzioni superiori per il personale chiamato a sostituire il DSGA, ma la sua applicazione è stata incisa dalla disciplina successiva.
art. 146 CCNL 29.11.2007
Richiama la disciplina contrattuale previgente sulle mansioni superiori, ma non consente di ignorare la normativa sopravvenuta.
art. 62 CCNL 29.11.2007
La posizione economica acquisita dal dipendente va inclusa nel trattamento complessivo da considerare per la quantificazione dell’indennità di mansioni superiori.
art. 1, commi 44 e 45, L. n. 228/2012
Introduce una disciplina speciale sulla quantificazione dell’indennità per mansioni superiori nel comparto scuola, derogatoria rispetto alla regola generale e rilevante anche nei casi di sostituzione del DSGA.
art. 36 Cost.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per escludere che la disciplina sopravvenuta, di regola, violi il principio di proporzionalità della retribuzione.
Il vizio motivazionale va correttamente dedotto come nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., non come generico vizio argomentativo.
La mancata corretta articolazione del vizio di motivazione impedisce l’esame del motivo in cassazione.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è scrutinato nei limiti propri del giudizio di legittimità e non può essere usato per contestare la mancata considerazione di conteggi alternativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Conseguenza processuale della soccombenza: obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, la quantificazione dell’indennità per mansioni superiori va effettuata secondo la disciplina speciale sopravvenuta, che considera il trattamento complessivo del dipendente incaricato, inclusa l’anzianità di servizio e la posizione economica già maturata.
- La contrattazione collettiva non può essere applicata in modo da eludere una successiva disciplina legale speciale che regoli espressamente il trattamento economico delle mansioni superiori.
- Quando il differenziale retributivo è calcolato tenendo conto dell’intero trattamento del dipendente sostituto, l’indennità può ridursi progressivamente con l’aumentare dell’anzianità e può anche azzerarsi.
- In cassazione, il vizio motivazionale deve essere dedotto nei rigorosi termini processuali previsti, mentre la mancata considerazione di conteggi alternativi non integra, di per sé, l’omesso esame di un fatto decisivo.
- Chi agisce per il riconoscimento di differenze retributive deve allegare e dimostrare concretamente il credito alla luce della disciplina applicabile ratione temporis; la mera invocazione di una disciplina previgente non è sufficiente se superata da una normativa successiva applicata dall’amministrazione.
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