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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17371/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso che fosse maturata la prescrizione, affermando la rilevanza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale nel computo del termine prescrizionale, e ha ritenuto generico il motivo sulla motivazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità proposto nell'interesse dell'imputato, il ricorso articolava due censure. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte ha rilevato che, secondo l'art. 157, commi 2 e 3, c.p. e la giurisprudenza consolidata richiamata, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale applicata nel caso concreto incide sul calcolo del termine ordinario e complessivo di prescrizione, anche se in sede di bilanciamento sia stata ritenuta equivalente alle attenuanti. Con il secondo motivo si lamentavano asseriti vizi motivazionali della sentenza impugnata, ma in modo generico e non puntuale, senza indicare gli specifici elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura; la Corte ha quindi ritenuto il motivo inammissibile per difetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale rileva ai fini del calcolo del termine ordinario e complessivo di prescrizione, indipendentemente dall'esito del bilanciamento con le attenuanti.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e puntuale; è inammissibile la censura che non indichi chiaramente gli elementi su cui si fonda e non consenta al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale rileva nel computo del termine anche quando, nel giudizio di comparazione con le attenuanti, sia stata ritenuta equivalente.
  • La declaratoria di prescrizione non può essere accolta se il termine, correttamente calcolato tenendo conto della recidiva rilevante, non risulta spirato.
  • Il ricorso per cassazione che deduca vizi motivazionali deve essere specifico e autosufficiente nel delineare i punti censurati; la mera affermazione apodittica di illogicità o vizio della motivazione comporta inammissibilità.
  • La genericità del motivo, quando non consente di individuare con precisione gli elementi di fatto o di diritto oggetto di critica, integra difetto dei requisiti prescritti per l'impugnazione e determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPrescrizione del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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