Cassazione Penale, Ordinanza n. 17371/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso che fosse maturata la prescrizione, affermando la rilevanza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale nel computo del termine prescrizionale, e ha ritenuto generico il motivo sulla motivazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità proposto nell'interesse dell'imputato, il ricorso articolava due censure. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte ha rilevato che, secondo l'art. 157, commi 2 e 3, c.p. e la giurisprudenza consolidata richiamata, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale applicata nel caso concreto incide sul calcolo del termine ordinario e complessivo di prescrizione, anche se in sede di bilanciamento sia stata ritenuta equivalente alle attenuanti. Con il secondo motivo si lamentavano asseriti vizi motivazionali della sentenza impugnata, ma in modo generico e non puntuale, senza indicare gli specifici elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura; la Corte ha quindi ritenuto il motivo inammissibile per difetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale rileva ai fini del calcolo del termine ordinario e complessivo di prescrizione, indipendentemente dall'esito del bilanciamento con le attenuanti.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e puntuale; è inammissibile la censura che non indichi chiaramente gli elementi su cui si fonda e non consenta al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi.
Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale rileva nel computo del termine anche quando, nel giudizio di comparazione con le attenuanti, sia stata ritenuta equivalente.
- La declaratoria di prescrizione non può essere accolta se il termine, correttamente calcolato tenendo conto della recidiva rilevante, non risulta spirato.
- Il ricorso per cassazione che deduca vizi motivazionali deve essere specifico e autosufficiente nel delineare i punti censurati; la mera affermazione apodittica di illogicità o vizio della motivazione comporta inammissibilità.
- La genericità del motivo, quando non consente di individuare con precisione gli elementi di fatto o di diritto oggetto di critica, integra difetto dei requisiti prescritti per l'impugnazione e determina l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17132/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17133/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17134/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17135/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17136/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17137/2026 del 13/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →