Cassazione Civile, Ordinanza n. 23648/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione di una lavoratrice dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2008 e 2009 e dalle conseguenti pretese dell'ente previdenziale di recupero dell'indennità di disoccupazione agricola corrisposta per quegli anni. Il giudice di merito ha ritenuto tardiva l'impugnazione del provvedimento di cancellazione, facendo decorrere la decadenza non dalla pubblicazione telematica del provvedimento definitivo, ma dalla data in cui la lavoratrice aveva avuto conoscenza del rigetto della domanda di indennità di disoccupazione agricola. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con tre motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano l'iscrizione negli elenchi e la tutela giudiziaria, sostenendo che l'iscrizione non sarebbe un presupposto sostanziale insuperabile e che il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto i requisiti della prestazione, anche disapplicando incidenter tantum la cancellazione; 2) violazione delle norme sul termine decadenziale e vizio motivazionale, censurando l'individuazione del dies a quo e affermando che il termine di 120 giorni per agire sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione telematica del provvedimento definitivo di cancellazione, non dalla comunicazione di indebito; 3) violazione delle regole sulle spese processuali, per non essere stata posta a carico dell'ente la rifusione delle spese di entrambi i gradi in caso di accoglimento del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza d'appello in relazione alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, perché riesamini la questione preliminare della decadenza attenendosi al principio per cui, ratione temporis, il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione telematica del provvedimento definitivo di cancellazione dagli elenchi agricoli, e non da una diversa comunicazione di indebito relativa alle prestazioni. La Corte del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata usata come norma processuale di deduzione delle censure per violazione di legge.
art. 32 L. 29 aprile 1949, n. 264
Richiamato dalla ricorrente come base normativa del sistema degli elenchi agricoli e dei relativi effetti, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura sul punto.
art. 1 D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli elenchi agricoli.
art. 12 r.d. 24 settembre 1940, n. 1949
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli elenchi agricoli.
L. 20 marzo 1865, n. 2248
Richiamata dalla ricorrente nel primo motivo come norma invocata per la disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo.
art. 2697 c.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di onere della prova, ma la Corte non ha accolto la censura correlata.
art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in L. 11 marzo 1970, n. 83
termine di centoventi giorni
Prevede, a pena di decadenza, il termine per proporre azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi agricoli; la Corte afferma che il termine va ancorato alla pubblicazione telematica del provvedimento definitivo quando la legge richiede tale forma di comunicazione.
art. 11 d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375
Richiamato come norma che disciplina l'impugnazione dei provvedimenti sugli elenchi agricoli e il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet.
art. 91 c.p.c.
Invocato per la regolazione delle spese processuali; la censura è stata dichiarata assorbita.
Massime di principio
- L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto necessario per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali connesse; in mancanza di una tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione o cancellazione, la prestazione non può essere riconosciuta in giudizio.
- Quando la legge prevede un termine di decadenza per impugnare un provvedimento amministrativo, il dies a quo deve essere individuato in modo rigoroso e secondo la forma di comunicazione tipizzata dalla disciplina di settore, così da garantire certezza, conoscibilità oggettiva e tutela dell'affidamento.
- La comunicazione relativa a una diversa vicenda amministrativa o contabile non può surrogare il provvedimento tipico da impugnare, né può far decorrere la decadenza prevista per la sua contestazione.
- Le regole sulla decadenza sostanziale sono di stretta interpretazione, perché comportano la perdita definitiva del diritto di azione; pertanto il giudice deve riferire il decorso del termine all'atto espressamente individuato dalla legge e alla sua formale pubblicazione o comunicazione.
- Se viene accolto il motivo che investe il presupposto della decadenza, resta assorbita la censura consequenziale sulle spese di lite.
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