Cassazione Penale, Ordinanza n. 07557/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva, in sostanza, che la propria condotta non integrasse il reato di evasione, ma al più una violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare, perché era stato autorizzato ad assentarsi per recarsi al Centro per l'impiego di Moncalieri e si trovava, secondo la sua prospettazione, sul percorso di rientro al domicilio. La Corte di cassazione rileva però che il ricorrente era stato rintracciato oltre due ore dopo l'uscita dal Centro per l'impiego, in una zona poco distante dalla struttura, a bordo di un'autovettura con soggetti estranei, sicché risultava violato il perimetro dell'autorizzazione, limitata ai soli percorsi di andata e ritorno tra il luogo di detenzione domiciliare e il Centro per l'impiego.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui la condotta integra evasione ex art. 385 c.p. e non una mera trasgressione alle prescrizioni cautelari sanzionabile ex art. 276 c.p.p., poiché l'allontanamento si è protratto per un tempo incompatibile con l'autorizzazione ricevuta e le circostanze concrete dimostravano la violazione dei limiti del permesso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato di evasione la condotta del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari che si allontani dal luogo di detenzione oltre i limiti temporali e spaziali dell'autorizzazione concessa; non si tratta di mera violazione prescrizionale.
La violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare può rilevare come trasgressione sanzionabile in sede cautelare, ma non quando la condotta oltrepassi i limiti dell'autorizzazione fino a integrare evasione.
Richiamato quale base normativa della fattispecie di evasione dagli arresti domiciliari.
Richiamato come norma che sanziona la mera trasgressione delle prescrizioni della misura cautelare.
Massime di principio
- Quando la misura degli arresti domiciliari consente all'imputato di assentarsi per un tempo o per un tragitto determinato, il superamento dei limiti temporali o spaziali dell'autorizzazione può integrare evasione ex art. 385 c.p. e non una semplice inosservanza delle prescrizioni.
- Ai fini della configurabilità dell'evasione, assumono rilievo decisivo le circostanze concrete dell'allontanamento, come la durata dell'assenza, il luogo in cui il soggetto viene rintracciato e le modalità del suo spostamento.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale o una diversa lettura delle risultanze processuali già apprezzate dal giudice di merito; il ricorso che solleciti soltanto una rivalutazione del fatto è inammissibile.
- La mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, ritenuta dal ricorrente più plausibile, non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è logica e congrua.
Come è indicizzato
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