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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3412/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività ricreative e sportive per 10 giorni) irrogata per avere rivolto minacce e ingiurie a un assistente. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) illegittimità del decreto di fissazione dell'udienza per mancanza di oggetto (violazione art. 24 Cost.); 2) mancata esplicitazione dei fatti contestati e nullità della contestazione (violazione art. 38 co.2 Ord. pen. e art. 82 co.2 DPR 230/2000); 3) mancata comunicazione della convocazione davanti al Consiglio di disciplina (art. 81 co.4 DPR 230/2000); 4) vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio (art. 38 co.2 Ord. pen.); 5) illegittimità della contestazione svolta dal solo Comandante anziché dal Direttore (art. 81 co.2 DPR 230/2000 e art. 40 Ord. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Motivazioni principali: il decreto di fissazione dell'udienza che indica l'oggetto è valido; nel procedimento disciplinare il rimedio della consultazione degli atti grava sul detenuto/avvocato; la contestazione era sufficientemente determinata e la convocazione era stata comunicata, mentre il rifiuto del detenuto a recarsi o a ricevere atti è fatto a suo esclusivo carico; le eccezioni non tempestivamente dedotte in udienza risultano decrescenti per effetto delle regole di decadenza previste per i procedimenti disciplinari; la delega formale della contestazione al Comandante non ne invalida l'efficacia purché l'atto sia redatto nei termini previsti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616.

Norme richiamate

  • Costituzione italiana

    Il diritto di difesa deve essere garantito, ma la mancata indicazione di dettagli nel decreto di fissazione dell'udienza non invalida l'atto se l'oggetto è indicato e l'interessato può consultare gli atti in cancelleria

  • Ordinamento penitenziario

    Richiede motivazione e indicazione dell'addebito nel procedimento disciplinare; la Corte ha ritenuto che la contestazione, pur sintetica, era sufficientemente determinata negli estremi essenziali

  • Regolamento edilizia penitenziaria (R.E.) / DPR 230/2000

    art. 81 co.2 e co.4; art. 82 co.2

    La contestazione formale è attribuita al Direttore ma la comunicazione formale può essere delegata; le modalità di convocazione e contestazione sono state ritenute rispettate dai giudici

  • Codice di procedura penale

    art. 182 commi 2 e 3; art. 666 co.3; art. 678

    Art.182: le nullità deducibili in sede tardiva possono essere soggette a decadenza se non eccepite in udienza; artt.666/678: nel procedimento di esecuzione/sorveglianza il decreto di fissazione può limitarsi all'indicazione dell'oggetto e l'onere di accesso agli atti grava sulla parte

  • Codice di procedura penale

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In procedimento disciplinare penitenziario il decreto di fissazione dell'udienza può limitarsi all'indicazione dell'oggetto: l'interessato o il difensore hanno l'onere di consultare gli atti in cancelleria per conoscere i dettagli
  • Le nullità o vizi relativi alla contestazione dell'addebito devono essere eccepiti tempestivamente nell'udienza davanti al Consiglio di disciplina; in mancanza si applicano regole di decadenza (art. 182 c.p.p.)
  • La contestazione è valida se, anche in forma sintetica, descrive gli elementi essenziali della condotta (chi, dove, quando e fatto contestato); la mera genericità non basta se dagli atti risulta l'addebito
  • Il rifiuto del detenuto a ricevere atti o a presentarsi può essere valutato come comportamento che impedisce la regolarità formale della contestazione, riducendo l'efficacia di eccezioni successive
  • La funzione di redazione dell'atto contestativo è non delegabile, ma la comunicazione formale può essere delegata dal Direttore; la delega non invalida automaticamente la contestazione se l'atto è regolare
  • Un'impugnazione generica della motivazione del provvedimento sanzionatorio è inammissibile; va indicato in che modo la motivazione è carente e come ciò ha leso il diritto di difesa

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