Cassazione Civile, Ordinanza n. 01397/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società aveva chiesto l'indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per l'eccessiva durata di un procedimento fallimentare ancora pendente, durato complessivamente 13 anni. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione contro il diniego dell'indennizzo ritenendo che, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, della legge Pinto, l'indennizzo non potesse superare il valore della causa; poiché la società non aveva ricevuto alcun riparto nel fallimento, avrebbe avuto valore pari a zero e quindi nulla sarebbe spettato. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001, sostenendo che il valore della causa presupposta andava individuato nel credito ammesso al passivo e non nella somma effettivamente distribuita in sede di riparto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta la censura della società e ha ribadito che, nel giudizio di verificazione dello stato passivo ai fini dell'equa riparazione, il valore della causa coincide con il credito azionato oppure, se inferiore, con la somma per la quale il creditore è stato ammesso al passivo, senza che rilevi la successiva somma eventualmente percepita nel riparto. Per effetto dell'accoglimento, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001
"l'indennizzo non può superare il valore della causa"
Nel procedimento di equa riparazione, il valore della causa presupposta nel giudizio fallimentare va riferito al credito azionato o a quello ammesso al passivo, non alla somma concretamente ripartita; il mancato riparto non azzera automaticamente l'indennizzo.
La decisione è stata resa in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
Richiamato in via analogica per individuare, nel processo esecutivo, il valore della causa con riferimento al credito azionato con l'atto di pignoramento.
Normativa sull'equa riparazione per irragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione relativo alla verifica del passivo fallimentare, il valore della causa presupposta deve essere individuato nel credito azionato oppure, se minore, nella somma ammessa al passivo, e non nella diversa e successiva somma distribuita in sede di riparto.
- La limitazione dell'indennizzo al valore della causa non consente di assumere come valore zero il credito solo perché il creditore non abbia percepito alcun riparto nel fallimento.
- Il criterio di determinazione del valore della causa ai fini della legge Pinto va letto in coerenza con quello adottato per il processo esecutivo, assumendo come riferimento il credito fatto valere.
- Quando la corte territoriale individua erroneamente il valore della controversia presupposta ai fini dell'equa riparazione, la decisione va cassata con rinvio per un nuovo esame conforme al corretto criterio di quantificazione.
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