Cassazione Civile, Ordinanza n. 05901/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'associazione culturale era destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 con ripresa a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA, perché l'Ufficio ne aveva disconosciuto la natura di associazione culturale non lucrativa, ritenendo invece emergente una concreta attività di ristorazione e intrattenimento musicale svolta verso clienti, soprattutto provenienti dall'Est Europa. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo il ricorso del contribuente sul rilievo formale che l'atto impositivo non avesse compiutamente e analiticamente controdedotto alle osservazioni presentate dal privato nel contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, sostenendo che non può essere dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento solo perché non replica in modo analitico alle osservazioni del contribuente dopo il processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha ribadito che, in tema di imposte sui redditi e IVA, l'avviso di accertamento resta valido anche se non menziona espressamente le osservazioni del contribuente presentate ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, perché l'Amministrazione ha l'obbligo di valutarle ma non di darne conto analitico nell'atto. La nullità dell'atto impositivo può derivare solo da una previsione espressa di legge oppure da una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedirne gli effetti, circostanza non ricorrente nel caso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio.
Norme richiamate
È stato invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
L'Ufficio deve valutare le osservazioni del contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale, ma non è tenuto a esplicitarne analiticamente la considerazione nell'avviso di accertamento; la mancata menzione non comporta nullità dell'atto.
art. 12, settimo comma, L. n. 212 del 2000
La Corte lo richiama come disposizione sostanzialmente coincidente con il comma 7 dell'art. 12, ribadendo che la sua violazione non si identifica automaticamente con la nullità dell'atto impositivo.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, l'avviso non è nullo per il solo fatto di non contenere una risposta analitica alle osservazioni presentate dal contribuente dopo il PVC, se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
- L'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di valutare le osservazioni del contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale non si estende, di regola, all'obbligo di darne conto puntuale e motivato nell'atto impositivo.
- La nullità dell'atto amministrativo impositivo richiede una previsione normativa espressa oppure una lesione di diritti o garanzie tale da impedire la produzione di effetti dell'atto; la sola irregolarità formale non basta.
- La violazione del contraddittorio procedimentale va apprezzata in concreto e non può essere automaticamente trasformata in causa di invalidità dell'accertamento in assenza di un pregiudizio sostanziale tipizzato.
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