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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31616/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi erano generici e non deducibili in sede di legittimità perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello, ma reiteravano le censure già respinte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente in lieve entità. Ha dedotto due censure: da un lato, la pretesa carenza di motivazione sulla affermazione di responsabilità penale; dall'altro, il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dei benefici di legge, in particolare della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e riproducevano, sostanzialmente, le doglianze già svolte in appello, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla decisione di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il reato in materia di stupefacenti in forma di lieve entità.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di ragioni di esonero.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che non erano ravvisabili ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una critica argomentata della sentenza impugnata, con confronto puntuale con le ragioni poste a base della decisione di merito.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado.
  • La mera allegazione di una carenza o illogicità della motivazione, se non sorretta da specifiche censure riferite al provvedimento impugnato, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi.
  • All'inammissibilità del ricorso segue, salvo cause di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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